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Il cartello nel mercato dei camion. La Corte europea respinge l’appello di Scania

In una sentenza del 2 febbraio 2022, la Corte Generale ha respinto l’azione presentata da Scania per l’annullamento di una decisione della Commissione Europea, confermando così la sanzione di €880.520 milioni imposte a tale società per la sua partecipazione al cartello.

Nella decisione contestata, la Commissione ha rilevato che le società Scania AB, Scania CV AB e Scania Deutschland GmbH, tre entità del gruppo Scania, produttrici e venditrici di camion pesanti utilizzati per il trasporto su lunghe distanze, avevano violato le norme del diritto dell’Unione Europea che proibiscono i cartelli. Tali violazioni consistevano nella loro partecipazione, dal gennaio 1997 al gennaio 2011, a accordi collusivi volti a limitare la concorrenza sul mercato dei camion medi e pesanti nello Spazio Economico Europeo (SEE). La Commissione ha inflitto una multa di €880.523.000 a Scania.

Scania ha presentato un appello contro la decisione della Corte Generale alla Corte di Giustizia, la quale oggi lo respinge integralmente, confermando così la sentenza della Corte Generale. La Corte di Giustizia sostiene che Scania non è riuscita a dimostrare che la Corte Generale non ha valutato correttamente se la procedura amministrativa, ripresa contro Scania dopo il suo ritiro dalla procedura di transazione che consente alle parti coinvolte nei casi di cartello di ammettere la propria responsabilità e di ricevere, in cambio, una riduzione dell’importo della multa, fosse conforme al principio di imparzialità.

Confermando, sostanzialmente, la valutazione della Corte Generale, la Corte di Giustizia sostiene che il semplice fatto che lo stesso team della Commissione fosse responsabile sia per l’adozione della decisione di transazione che per la decisione finale riguardante Scania non mette automaticamente in discussione l’imparzialità di tale istituzione in assenza di altre prove oggettive. Scania non ha dimostrato di aver presentato tali prove oggettive dinanzi alla Corte Generale.

La Corte di Giustizia respinge anche gli argomenti di Scania secondo cui la Corte Generale avrebbe erroneamente caratterizzato la portata geografica del suo comportamento come estendentesi a tutto il territorio del SEE durante le riunioni in Germania. Allo stesso modo, la Corte di Giustizia respinge l’ipotesi che, per stabilire l’esistenza di un’infrazione singola e continua, la Corte Generale avrebbe dovuto richiedere alla Commissione di dimostrare anche che ciascuno degli atti in questione, presi singolarmente, costituiva di per sé un’infrazione.

Infine, la Corte di Giustizia osserva che, alla luce della sua analisi delle argomentazioni avanzate da Scania, deve ritenersi acquisita la conclusione della Commissione, e successivamente quella della Corte Generale, secondo la quale l’infrazione in questione è terminata il 18 gennaio 2011, in modo che il periodo di prescrizione di cinque anni abbia avuto inizio solo da quella data e che il potere della Commissione di infliggere una multa non fosse quindi prescritto.

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