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Intervista al Prof. Salvatore Sica. “Destinazione Metaverso? Realtà aumentata, vita ibrida e approcci regolatori”

Il Prof. Avv. Salvatore Sica è un’autorità nel campo del diritto privato e delle nuove tecnologie, ricoprendo la cattedra di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli Studi di Salerno. Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore e socio fondatore di IAIC – Italian Academy of Internet Code.

E’ nota la sua esperienza come vicepresidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura e membro di istituzioni legali di rilievo nazionale. La sua partecipazione al comitato scientifico di varie riviste giuridiche, insieme alla sua attività di ricerca, evidenziano la sua influenza nel campo del diritto comparato. Nell’intervista abbiamo approfondito con il Professore l’intervento da lui curato per l’evento “Destinazione Metaverso? Realtà aumentata, vita ibrida e approcci regolatori” sulle implicazioni giuridiche della realtà aumentata e dei suoi riflessi sul diritto d’autore.

 

Il Prof. Avv. Salvatore Sica 

 

Come neonominato Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore, quali sono le raccomandazioni o le iniziative che ritiene saranno cruciali per affrontare le sfide regolatorie nel campo del diritto d’autore legate al metaverso?

Il tema del metaverso è l’ennesima sfida al Diritto ed alla sua capacità di risposte regolatorie; e ciò ancor di più se si considera lo stretto collegamento con il dibattito sull’Intelligenza Artificiale. Per parte mia considero irrinunciabile, anche in questo ambito, la difesa delle prerogative proprietarie sulle opere dell’ingegno perché una certa cultura, che ne sostiene il superamento è tutt’altro che “disinteressata”. L’”ideologia” dell’Open Access indiscriminato a chi giova? Alle imprese che, legittimamente dal loro punto di vista, puntano all’espansione senza limiti del Data Mining premessa dell’elaborazione di sistemi “industriali” di AI. Più chiaramente il rischio di violazioni del diritto d’autore in fase di accumulazione illimitata di dati da sottoporre a Deep Learning è considerato una variabile negativa inammissibile per il proprio progetto tecnologico ed economico; tuttavia non si tratta di porre limiti allo sviluppo dei nuovi settori ma occorre equilibrio perché la remunerazione della creatività è sì legittimo premio all’autore ma è volano di nuova ricerca e creazione.

Ma vi è anche un risvolto non strettamente giuridico – anche se il diritto è sempre sintesi di scelte valoriali –  ed attiene alla irrinunciabilità della componente umana anche nel contesto delle nuove frontiere della tecnologia. Uno dei profili di maggiore pregio della legge 633/41 è l’aggancio della creatività tutelata, tra gli ulteriori requisiti, al requisito indefettibile della natura umana della creazione; ecco, tale certezza non può essere pretermessa. Il che non vuole dire negare rilievo o dignità alle nuove forme di sperimentazione digitale (musica, pittura, arte in genere), anzi il contrario: ribadire la centralità dell’apporto umano equivale a riconoscere il soggetto e non la macchina come creatore. In tale direzione (corretta, a mio avviso) pare essersi incamminata la stessa giurisprudenza, se è vero che poco tempo fa la stessa Cassazione, occupandosi incidentalmente del tema, ha sottolineato che l’attribuzione della tutela autoriale ad un’opera creata tramite AI, va collegata alla misurazione del prevalente apporto umano nella creazione e nella relegazione del compito della macchina a strumento servente.

 

 In che modo l’accesso ai contenuti digitali nel metaverso può essere equo ed inclusivo per tutti, tenendo conto delle preoccupazioni legate alla proprietà intellettuale?

In parte ho già fornito risposta a tale domanda. Occorre ribadire, potenziare e modulare lo schema del balance tra esigenze di espansione dell’economia digitale, “democratizzazione” ulteriore della conoscenza ma tutela degli autori. A mio avviso l’idea del riconoscimento del diritto d’autore va mitigata con un flessibile sistema di eccezioni che dia adeguato spazio a tutte le esigenze di utilizzo delle opere per finalità non profit o culturali o scientifiche o divulgative. E tutto questo non c’entra nulla con l’Open Access quale regola generale. Esemplificativamente, il prodotto della creazione va messo a disposizione di chi fa ricerca, del pubblico che intende fruirne, mentre deve essere legittimamente oggetto di “ristoro” (se fa specie l’espressione “corrispettivo”) per tutti coloro che se ne avvalgono per conseguire a loro volta scopo di profitto. L’argomento, soltanto tratteggiato, richiederebbe un approfondimento di dettaglio, ma è certo che questa linea già oggi contrassegna la tutela autoriale ed è seguita nei provvedimenti attuativi che periodicamente intervengono in attuazione della legge quadro del 1941.

  

Quali suggerimenti può dare ai creativi e agli autori che vogliono proteggere i propri diritti nel metaverso e nella realtà aumentata?

Di non perdere mai la loro spinta innovativa ed a tratti giustamente “eversiva”. A breve con il Ministero della Cultura terremo un convegno sui Creators digitali. Riteniamo che si debba dare loro riconoscimento e tutela giuridica e culturale. Ma al contempo suggerisco loro di “fidarsi” degli strumenti tradizionali della ideologia autorale e delle connesse prerogative; chi li consiglia diversamente, magari preconizzando l’utopia di un mondo libero da regole in materia, ha in mente altro dalla creatività!  Più chiaramente, i temi sul tappeto sono tanti: quando ci si può definire Creator?

Un video con un tutorial è automaticamente creazione? Può concorrere un criterio “quantitativo” (quale il numero di visualizzazioni o di likes) a definire la creatività? Sono domande di non facile risposta ma sono una piccola parte epifenomenica di un mondo assai più esteso, ma con il quale è urgente confrontarsi con un approccio equilibrato, appunto, né di rigida chiusura, in ossequio ad una visione tradizionale di arte, né di acritica accettazione dell’idea che “tutto” sia arte! Dalle risposte che saranno fornite dalla società, e per essa e con essa, dal Diritto dipende il destino “umano” della nostra storia, della sua effettività, oltre ma non per questo senza realtà aumentate e macchine “pensanti”.

 

a cura di 

Valeria Montani

 

 

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