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La Corte Europea conferma: il nome “Pablo Escobar” non è registrabile come marchio dell’Unione europea

Il Tribunale dell’Unione Europea ha recentemente emesso una sentenza riguardante la richiesta di registrazione del nome “Pablo Escobar” come marchio dell’Unione europea, stabilendo che tale registrazione non è ammissibile.

La richiesta di registrazione è stata presentata il 30 settembre 2021 dalla società Escobar Inc., con sede a Puerto Rico (Stati Uniti), presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Tuttavia, l’EUIPO ha respinto la richiesta, motivando che il marchio era contrario all’ordine pubblico e al buon costume, poiché associato al traffico di droga e al narcoterrorismo.

La società Escobar ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, ma il Tribunale ha confermato il rifiuto della registrazione del marchio “Pablo Escobar”. Secondo il Tribunale, l’EUIPO ha fatto correttamente riferimento alla percezione del pubblico spagnolo, particolarmente sensibile a causa delle relazioni storiche tra la Spagna e la Colombia.

Il Tribunale ha chiarito che il nome di Pablo Escobar è comunemente associato al traffico di droga e al narcoterrorismo, piuttosto che a eventuali azioni benefiche compiute in Colombia. Questa percezione è considerata in contrasto con i valori e le norme morali prevalenti nella società spagnola, fondate sulla dignità umana, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà.

Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che il diritto fondamentale alla presunzione di innocenza di Pablo Escobar non è stato violato, poiché la percezione pubblica in Spagna lo considera un simbolo della criminalità organizzata, nonostante non sia stato condannato penalmente.

Questa sentenza del Tribunale dell’Unione Europea ribadisce l’importanza di valutare attentamente le richieste di registrazione dei marchi in conformità con i valori e le norme morali fondamentali dell’Unione Europea.

 

 

 

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