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Le Linee Guida n. 6/2022 dell’EDPB sulla composizione amichevole delle controversie

 

 

Lo scorso 12 maggio 2022 sono state adottate dall’EDPB (European Data Protection Board) le Linee Guida n. 6/2002 con le quali è stato preso in esame lo strumento di composizione amichevole delle controversie previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (noto anche come RGPD).

Il Considerando n. 131 RGPD prevede infatti che, nel caso in cui un’Autorità di controllo cosiddetta «capofila» riceva un reclamo, accerti o comunque venga a conoscenza di una possibile violazione del Regolamento, la stessa sia chiamata a tentare una composizione amichevole della controversia con il Titolare del trattamento e, qualora ciò non abbia esito, esercitare l’intera sua gamma di poteri.

Con le richiamate Linee Guida, l’EDPB ha quindi cercato di delineare in modo concreto le possibilità e modalità di attuazione di tale strumento, principalmente legato a reclami di natura transfrontaliera (ma con possibilità di estensione anche a casi soltanto nazionali), in qualsiasi fase essi si trovino.

Secondo la definizione resa dal Comitato, basata a sua volta su quanto più comunemente condiviso dagli Stati membri dell’UE, per «composizione amichevole» deve intendersi qualsiasi strumento di risoluzione alternativa di una controversia tra il Titolare del trattamento e l’interessato sotto la supervisione diretta dell’Autorità di controllo competente.

In considerazione di ciò, l’EDPB ha individuato una serie di criteri finalizzati ad orientare la decisione dell’Autorità di controllo circa l’opportunità o meno di avviare una procedura di composizione amichevole della controversia. Tra questi: il coinvolgimento di un numero limitato di interessati e/o di dati personali, la natura e l’origine della violazione, l’entità delle conseguenze della violazione in termini di diritti e libertà dell’interessato, il grado di soddisfazione che l’interessato otterrebbe dalla composizione amichevole del reclamo e, infine, il fatto che quest’ultima risulti o meno sufficiente per ottenere la piena conformità al Regolamento alla luce delle questioni oggetto della controversia.

In caso di controversia di natura transfrontaliera, l’EDPB ha poi precisato che l’iter decisionale dovrà seguire quanto prescritto dall’articolo 60, par. 4 RGPD e, pertanto, nel termine di quattro settimane ciascuna Autorità di controllo interessata potrà sollevare le proprie obiezioni motivate al progetto di decisione dell’Autorità capofila, in assenza delle quali la decisione diverrà vincolante, sempre salva l’adozione di eventuali misure ulteriori di carattere correttivo ai sensi dell’articolo 60, par. 6 RGPD in caso di risoluzione amichevole della controversia solo parziale.

 

Prof. Massimo Farina,

Associato di Informatica Giuridica dell’Università di Cagliari

 

 

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