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Vendita all’asta di dati personali a fini pubblicitari: la Corte Europea di Giustizia chiarisce le regole in base al RGPD

La Corte di giustizia ha recentemente emesso una sentenza importante in merito alla vendita all’asta di dati personali a fini pubblicitari, fornendo importanti chiarimenti in base al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD).

Quando un utente accede a un sito internet o un’applicazione che contiene spazi pubblicitari, diverse aziende, broker di dati e piattaforme pubblicitarie, rappresentanti di migliaia di inserzionisti, possono partecipare a un’asta in tempo reale per ottenere questi spazi pubblicitari. Tale pratica, nota come Real Time Bidding, consente di mostrare pubblicità mirate al profilo dell’utente. Tuttavia, prima di mostrare tali annunci, è necessario ottenere il consenso esplicito dell’utente per la raccolta e il trattamento dei suoi dati personali, compresa la localizzazione, l’età e la cronologia delle ricerche e degli acquisti recenti, per scopi come il marketing o la pubblicità.

L’associazione senza scopo di lucro IAB Europe, con sede in Belgio, ha sviluppato una soluzione per rendere conforme al RGPD questo sistema di vendita all’asta. Tale soluzione prevede l’utilizzo di una stringa di consenso chiamata “Transparency and Consent String” (TC String), che memorizza le preferenze degli utenti e viene condivisa con broker di dati e piattaforme pubblicitarie. Tuttavia, nel 2022, l’autorità belga per la protezione dei dati ha considerato la TC String un dato personale ai sensi del RGPD e ha sanzionato la IAB Europe per non aver rispettato le prescrizioni del regolamento.

La controversia è stata portata davanti alla Corte di giustizia, che ha confermato che la TC String contiene informazioni riguardanti un utente identificabile e costituisce quindi un dato personale ai sensi del RGPD. Inoltre, la Corte ha stabilito che la IAB Europe deve essere considerata “contitolare del trattamento” ai sensi del RGPD, in quanto influisce sulle operazioni di trattamento dei dati al momento della registrazione delle preferenze degli utenti nella TC String.

Tuttavia, la Corte ha precisato che la IAB Europe non può essere considerata titolare del trattamento dei dati effettuati dopo la registrazione delle preferenze degli utenti nella TC String, a meno che non si dimostri che l’associazione ha esercitato un’influenza sulla determinazione delle finalità e delle modalità di tali operazioni.

In conclusione, questa sentenza fornisce importanti indicazioni sul trattamento dei dati personali nell’ambito della vendita all’asta per fini pubblicitari, confermando la necessità di ottenere il consenso degli utenti e chiarendo le responsabilità delle parti coinvolte secondo il RGPD.

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