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ChatGPT, l’utilizzo da parte dei minori viola il diritto dei contratti italiano?

ChatGPT, l’utilizzo da parte dei minori viola il diritto dei contratti italiano?

di

Candida Arnone

Avvocato del Foro di Isernia

 

 

SOMMARIO:

1. I minori e ChatGPT: l’inadeguatezza dei sistemi di age veri-fication

2. L’art. 2 c.c. e la progressiva valorizzazione dell’effettiva e concreta capacità di discernimento del minore

3. La “maggiore età digitale”

4. Il consenso al trattamento e il consenso negoziale: il dibattito sull’art. 8 GDPR

5. ChatGPT e i minori: un’ipotesi di “user training agreement”

6. Valutazioni conclusive

 

 

1. I minori e ChatGPT: l’inadeguatezza dei sistemi di age veri-fication

Il dibattito fra il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito anche “Garante”) e la Società OpenAi circa l’utilizzo da parte dei minori del servizio ChatGPT (generative pre-trained transformer) si è incentrato sull’effettività dei sistemi di verifica dell’età dell’utente (age verification system). Fin dal primo provvedimento del marzo 20232, il regolatore italiano si limitava a constatare l’assenza di misure concretamente adatte a garantire che l’accesso al servizio fosse limitato ad utenti che avessero compiuto i tredici anni (come richiesto dalla legge statunitense attraverso il Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA).

 

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