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Le nuove prospettive giuridiche degli OGM

Le nuove prospettive giuridiche degli OGM

di 

Daniele Corvi
LUISS Guido Carli

Sommario: 1. Il cammino giuridico degli OGM – 2. Le posizioni degli Stati europei sugli OGM – 2.1. La posizione degli Stati non europei – 2.2. La posizione dell’Italia sugli OGM – 3. I diritti fondamentali: il principio di precauzione – 3.1. Il principio di partecipazione – 3.2. Il principio di responsabilità – 4. Il mais MON810 e la patata amflora – 5. La brevettabilità degli esseri viventi e dei geni – 6. I servi della “global” – 7. Le soluzioni alternative agli OGM.

Abstract: La questione degli OGM a livello normativo è quanto mai oggetto di discussioni e contrasti con discipline normative con posizioni opposte. L’Italia, a seguito della pronuncia della Corte di Lussemburgo del 13 Settembre 2017, è stata richiamata per l’illegittimo divieto di coltivazione del mais Mon810. Il dibattito nasce anche dal fatto che il nostro paese, forte della sua tradizione e del valore del Made in Italy, vede con preoccupazione l’entrata degli OGM a livello ambientale, economico con riserve anche sul piano della salute. USA e UE credono nelle potenzialità degli OGM, ma lo scenario è quanto mai complesso e coinvolge i principi di precauzione, partecipazione e responsabilità. Nell’articolo si cerca, dunque, di ricostruire il percorso giuridico degli OGM sia a livello internazionale che nazionale, sottolineandone i diversi risvolti a sostegno di entrambi orientamenti che sostengono o ostacolano gli OGM.

GMOs matter, from the regulatory point of view, is more than ever object of discussion and contrasts with legal regulations, having opposite positions. After the Court of Luxembourg’s verdict on September, 13th 2017, Italy has been admonished because of the illegitimate prohibition of corn Morn810 plantation. The debate also arises from the fact that our country, strong in its tradition and in its value of Made in Italy, sees with concern GMOs access in the environmental and economic sphere, being worried for what concerns health as well. USA and EU believe in GMOs potentialities, but the scenario is very complex and involves the precepts of precaution, participation and responsibility. In the article, we try to rebuild GMOs legal path, both from the national and the international point of view, highlighting the different implications on leanings supporting or contrasting GMOs.

1. Il cammino giuridico degli OGM

Gli organismi geneticamente modificati, detti appunto OGM, indicano organismi il cui patrimonio genetico è stato modificato mediante ibridazione e selezione o mutagenesi e selezione, oppure con metodiche che prevedono manipolazioni del DNA e inserimento mirato di nuovi geni (transgeni) negli organismi. Gli OGM trovano applicazione soprattutto in campo alimentare, agricolo, zootecnico e medico, a livello vegetale e animale.

Le piante geneticamente modificate si dividono in GMHT e GMIR: la prima sigla è un’abbreviazione del termine inglese genetically modified herbicide tolerance, ovvero pianta GM il cui carattere introdotto induce tolleranza a specifici erbicidi ad ampio spettro; la seconda è un’abbreviazione di genetically modified insect resistance, ovvero pianta GM il cui carattere introdotto induce resistenza nei confronti degli attacchi di specifici insetti.

La creazione di organismi con caratteristiche genetiche programmate contrasta i procedimenti vitali plasmati dall’evoluzione, basati invece sulla variabilità genetica casuale e la scelta ambientale dei genomi più adatti alla riproduzione. Inoltre, le nuove caratteristiche introdotte, pur se controllabili nella prole in allevamenti confinati, possono essere diffuse nel genoma delle popolazioni in condizioni naturali da qualche organismo sfuggito al controllo,con conseguenze non prevedibili e potenzialmente pericolose. Gli organismi geneticamente modificati sono stati ottenuti per la prima volta nel 1973 (nei batteri escherichia) e sono usciti dai laboratori per essere introdotti per la prima volta nell’ambiente nel 1986 negli Stati Uniti (batteri ice-minus).

In agricoltura i primi OGM sono stati approvati negli Stati Uniti nel 1995 e si sono poi diffusi su larga scala in quasi tutto il continente americano. In Europa invece la storia degli OGM è sempre stata dibattuta e travagliata e tutt’oggi non esiste una posizione chiara che soddisfi le volontà politiche e le richieste dei cittadini. Nel 1998 diversi Stati, guidati dalla Francia, votarono per un blocco delle autorizzazioni degli OGM a livello europeo fino a che non venisse garantito il diritto di scelta dei cittadini attraverso garanzie di etichettatura e studi più approfonditi alla luce del principio di precauzione.

Gli stati attuarono una moratoria de facto. Ricordiamo che la moratoria non è uno strumento giuridico, ma una decisione politica tesa a sospendere il processo di autorizzazione di nuovi OGM fino al compimento un quadro legislativo appropriato. L’Unione europea si attivò quindi per riscrivere un nuovo quadro legislativo attorno agli OGM per regolamentare l’insieme delle questioni inerentialla loro coltivazione e commercializzazione.

Con il Regolamento 49/2000/CE si introdusse l’obbligo di dichiarazione in etichetta, qualora l’alimento contenga OGM in misura superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente, con l’obbligo del produttore di dimostrare che l’eventuale contaminazione al di sotto dell’1% sia accidentale e casuale. Con la Direttiva 2001/18/CE definì gli OGM come «un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale», e vietò quelli resistenti agli antibiotici.

Il Regolamento 1829/2003 disciplinò a livello comunitario l’autorizzazione, l’uso e la vigilanza degli OGM sia all’interno degli alimenti, sia nei mangimi. Il Regolamento attribuì all’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, il ruolo di autorità tecnico-scientifica per la valutazione indipendente del possibile rischio di utilizzo di OGM. Così facendo nessun nuovo OGM fu approvato fino al 2004.

Per superare tale fase l’Europa ha intrapreso una faticosa strada per la riscrittura del panorama normativo di riferimento. Il nuovo contesto normativo, basato sul principio di precauzione, è oggi composto dalla Direttiva 2001/18/CE che, sostituendo la 90/220/CEE, riscrive le regole base per l’approvazione di un nuovo OGM; due Regolamenti (1829 e 1830/2003/CE) che regolano l’autorizzazione e l’etichettatura/tracciabilità degli alimenti e dei mangimi (food & feed) costituiti o derivati da OGM; la Raccomandazione 556/2003 che indica le linee guida sulla coesistenza tra colture OGM e convenzionali, cui le norme nazionali e regionali dovrebbero allinearsi.

Gli Stati Uniti, unici produttori e grandi sostenitori degli organismi geneticamente modificati, minacciarono ripetutamente la moratoria de facto dell’Unione Europea e la sua chiusura al mercato degli OGM e il 13 maggio del 2003, pochi mesi prima dall’uscita del nuovo Regolamento europeo in materia OGM, l’amministrazione statunitense (insieme a Canada e Argentina) presentò un ricorso formale presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).

Gli USA ritenevano che le restrizioni dalla UE violassero le regolamentazioni del WTO, in quanto non risultavano, né risultano, prove scientifiche che dimostrino effetti negativi degli OGM sulla salute e sull’ambiente. Lamentarono inoltre che l’obbligo di etichettatura richiesto dagli Stati europei equivalesse ad una barriera commerciale. L’Unione Europea obiettò che l’etichettatura e le politiche restrittive rappresentassero provvedimenti cautelativi nei confronti di una nuova tecnologia con potenzialità ed effetti ambientali e sanitari enormi e la cui entità è ancora offuscata dalla mancanza di certezze scientifiche.

Nel 2006 il verdetto del WTO condannò l’Unione Europea che entro la fine del 2007 dovrà mettersi in linea con la decisione del WTO e aprirsi al mercato degli OGM. Tuttavia questo provvedimento era già stato in larga parte assolto dalla nuova normativa 1829/2003 uscita in Europa pochi mesi dopo il ricorso americano.

A luglio 2007 venne pubblicato un nuovo regolamento in materia di produzioni e di etichettatura dei prodotti biologici (Regolamento CE 834/2007) che estende la soglia di tolleranza dello 0,9% per le contaminazioni accidentali di OGM anche all’agricoltura biologica.

Alcuni Paesi membri (Italia, Belgio, Ungheria e Grecia) e il Parlamento europeo si sono schierati contro la proposta della Commissione e a favore di una soglia dello 0,1%, che corrisponde alla soglia di rilevabilità strumentale, ma senza successo. Forti pressioni erano state messe in atto da produttori e distributori del Nord Europa (con in testa la Germania), che chiedevano un nuovo valore per il timore che i controlli indispensabili per mantenere il limite minimo dello 0,1% comportassero un aumento dei costi di produzione.

Il nuovo testo entrò in vigore a gennaio del 2009 ed i prodotti maggiormente coinvolti sono riso, dolci, cereali, marmellate e snack, tutti derivati da mais e soia provenienti dai mercati extraeuropei. L’UE rilasciò delle linee guida non vincolanti in materia di coesistenza di colture OGM e non OGM. La coesistenza è regolata mediante l’uso di zone cuscinetto e distanze di isolamento tra OGM e non OGM. Le linee guida non sono vincolanti e gli Stati membri possono applicare i propri regolamenti, con conseguenti zone cuscinetto che vanno dai 15 metri (in Svezia) agli 800 metri (in Lussemburgo).

Il Regolamento 1829/2003 conteneva il principio di “tolleranza zero” per gli OGM non approvati in Europa, stabilendo che tutti gli alimenti o materie prime per mangimi importati in Europa non possano contenere neanche tracce di sostanze OGM che non siano state approvate dall’Unione Europea. Dopo tre anni di forti campagne lobbistiche portate avanti dall’industria delle
biotecnologie, il 15 luglio 2011 la UE pone fine al principio di tolleranza zero adottando il nuovo Regolamento 619/2011 che prevede uno “zero tecnico” a livello dello 0,1%: viene quindi innalzata fino allo 0,1% la soglia di contaminazione da OGM non approvati nei mangimi importati da paesi terzi.

Il regolamento si limita agli OGM per i quali una procedura di autorizzazione è in corso nell’Unione europea (OGM da almeno tre mesi in fase di valutazioneda parte dell’EFSA) o per i quali l’autorizzazione è scaduta. Lo zero tecnico è stato posto al livello dello 0,1% essendo questo il livello più basso di materiale geneticamente modificato che è considerato dal Laboratorio di riferimento dell’UE (EUReference) per la convalida di metodi quantitativi.

Ovvero è il livello più basso per cui i risultati sono riproducibili in maniera soddisfacente tra i laboratori ufficiali e viene quindi indicato come il “limite minimo di rendimento richiesto” (LMRR). Alla base della motivazione c’è lanecessità di armonizzare le procedure di analisi in laboratorio a livello comunitario,la volontà politica di prevenire eventuali blocchi delle importazioni, l’ultima nel 2009, e le pressioni del settore della mangimistica che lamentadifficoltà nel reperimento di prodotti liberi da OGM.

 

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