Diritto Mercato e Tecnologia Numero speciale 2024 Tutela del corpo e normativa sui trapianti…
Il potere di rivendita del software
di Michele Contartese
La risposta è demandata alla Corte di Giustizia Europea, la quale è stata investita della soluzione di tale problema da parte di un Giudice tedesco, il quale a sua volta si era trovato a dover rispondere al quesito se sia o meno una pratica legale rivendere un software, dopo che lo stesso sia stato messo sul mercato e venduto. E così, il caso concreto che si presenta innanzi la Corte tedesca è promosso dalla Società Oracle, la quale ha avviato un’azione legale contro il sito commerciale UnedSoft ( uno dei siti leader nella compravendita di software di ogni tipo), poiché quest’ultimo avrebbe offerto “on line” licenze software di Oracle acquistate ed utilizzate già nel 2005. A sua difesa il sito sostiene, invece, che in virtù del principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione, un acquirente può regalare o vendere un prodotto protetto da proprietà intellettuale e dalle clausole limitative, presenti nel relativo contratto di licenza. In merito a tale questione, sussiste un principio elaborato dalla dottrina statunitense, la dottrina del c.d. first sale, che si è affermato con la distribuzione digitale e il venir meno della necessità di un supporto fisico, per cui, dopo la prima vendita, la redistribuzione di un’opera può essere potenzialmente infinita, senza contare che spesso l’utilizzatore finale si trova ad utilizzare una serie di licenze di cui nulla sa perché previste nello spacchettamento finale del prodotto o del programma acquistato, o meglio preso in licenza e, comunque, senza alcuna possibilità di scelta. Sempre negli Stati Uniti vi è un precedente (1) nel quale , la società Autodesk era stata convenuta in giudizio dal signor Timothy Vernor, il quale era stato diffidato da Autodesk a non vendere su Ebay copie usate del software AutoCAD. Il signor Vernor (2) , infatti, sosteneva l’esistenza del suo diritto basandosi sulla teoria del “ first sale”, secondo cui i proprietari di un lavoro tutelato dal diritto d’autore possono rivendere tali opere precedentemente acquistate, e sulla teoria dell’ “Essential stop defense”, secondo cui l’utilizzatore di un software che è il proprietario di una copia di un programma per computer tutelato dalla legge non vìola la stessa facendone una copia, allorquando la copia sia necessaria ed essenziale per l’utilizzazione del programma e del computer, senza che sia utilizzata in alcun altro modo. Il giudice americano di primo grado colse l’occasione per intervenire sull’annosa questione della distinzione tra il significato di “licenza che trasferisce la proprietà”, assimilabile ad una vendita , e la mera licenza, la quale è, invece, assimilabile ad un affitto. La causa si concluse in primo grado con la vittoria di Vernor, il rivenditore, mentre, in appello risultò vincitore Autodesk, in quanto la Corte stabilì che il software era ceduto in licenza, e che pertanto la proprietà dello stesso rimaneva ad Autodesk. Nel caso europeo, invece, la Società Oracle sostiene dinanzi alla Corte che in base alla sua licenza i propri software non sono assolutamente trasferibili, ed ogni forma di rivendita costituisce una violazione del suo copyright. Parte avversa, cioè UsedSoft, sostiene di avere totale ragione in merito alla sua attività, tanto che sulla pagina principale del suo sito vi è un estratto della Direttiva 2001/29/CE ( estrapolato dal considerando n. 28), che come chiaramente scritto, stabilisce così: “La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità”. Inoltre, UsedSoft sostiene di aver acquisito un documento autenticato dal licenziatario originale secondo cui lo stesso era il possessore legale delle licenze, che pur avendo pagato il prezzo di acquisto non ha più usato le licenze. Intanto, i clienti di UsedSoft che hanno acquistato una licenza usata, hanno provveduto a scaricare il relativo software da Miracle. UnedSoft, invece, ha accolto molto positivamente la decisione della Corte tedesca di rinviare a quella Europea, come sostenuto dal direttore Peter Schneider, secondo cui: “Si tratta della decisione più logica e corretta, d’altronde la rivendita del software scaricato si basa su regolamenti europei che devono essere chiariti in tutta Europa”. In ogni caso, la soluzione che troverà la Corte di Giustizia Europea sulla rivendita del software usato costituirà un precedente in tutta l’Unione Europea, e sicuramente aiuterà, anche, a chiarire la direttiva sulla protezione dei programmi informatici. Note: (1) Intellectual Property & Technology Law Journal, marzo 2011. “Software and the first sale doctrine”,di Marcelo Halpern, Yuri Kapagan, Kathy Yu. (2) Intellectual Property magazine, ottobre 2010 n. 9. “US appeals court ruling on software could end first sale doctrine”; (3) European Intellectual Property Review, 2009, n. 31 ( 6), “ (4) Germany : copyright – exhaustion of rights and re-sale of pre-installed software” di Christian Ruz; (5) “Computer Software Protection Liability Law Forms” Computer Software di L. J. Kutten, ottobre 2010.