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Il Garante Privacy ha emesso il nuovo provvedimento generale in materia di videosorveglianza.

di Elena Maggio L’8 aprile u.s. è stato approvato, dal Collegio dell’Autorità Garante per la Privacy, il nuovo provvedimento generale sulla videosorveglianza, che sostituisce quello del 2004. Due i punti fondamentali del regolamento appena varato. In primo luogo il rispetto della libertà delle persone e poi l’attenzione alla tutela della privacy nell’installazione di telecamere da parte di soggetti pubblici e/o privati. Le nuove regole stabiliscono, infatti, la necessità di informare i cittadini dell’esistenza delle telecamere e prevedono i tempi di conservazione massima delle immagini registrate dalle stesse. Le disposizioni consentono, infatti, l’utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone, nonché l’apposizione di appositi cartelli per segnalare, ai soggetti interessati, la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia. Rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini, dunque, e contro eventuali accessi non autorizzati compongono il provvedimento appena emesso dal Garante Privacy. Per l’adeguamento alle nuove norme è stato prestabilito, a seconda degli adempimenti da compiere, un termine minimo di sei mesi ed un termine massimo di un anno. I sistemi andranno, comunque, sottoposti alla verifica del Garante prima di essere attivati, specie se presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone. Le regole in esame valgono, in particolare, per quegli impianti tecnologicamente avanzati o c.d. intelligenti. Sono state, altresì, previste particolari limitazioni relativamente all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi specifici, come quelli di lavoro, negli ospedale, nelle scuole, sui mezzi di trasporto, come taxi e autobus. La crescita costante dell’uso di sistemi di videosorveglianza è stata presa in considerazione dal Garante Privacy sin dal 2000. Questi sistemi trattano, indubbiamente, dati personali. La voce e l’immagine, infatti, sono da considerarsi, in base alla Direttiva 95/46/CE ed alla normativa italiana, informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile. Le dimensioni assunte dal fenomeno, specie negli ultimi anni, e le problematiche che l’utilizzo di nuove tecnologie solleva, hanno spinto il Garante ad intervenire per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, e diritto alla riservatezza e libertà delle persone. Nel luglio del 2000 è stata, quindi, portata a termine la prima indagine sulla presenza di telecamere visibili in Italia. Il 29 aprile 2004 il Garante ha emesso un provvedimento generale in materia e, nel novembre 2000, aveva già adottato prime linee guida che indicavano le regole da seguire al fine di garantire che l’installazione di dispositivi per la videosorveglianza rispettasse le norme sulla privacy e sulla tutela della libertà delle persone, in particolare assicurando la proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. Il Garante aveva inoltre, in passato, avviato le procedure per l’adozione di un codice deontologico e di buona condotta del settore che ponesse regole precise e garanzie riguardo alla raccolta, all’uso e alla conservazione delle immagini rilevate attraverso videosorveglianza. Il provvedimento emesso qualche giorno fa era già stato approvato in prima battuta dallo stesso Collegio nel dicembre 2009 ma ha poi subito uno slittamento dovuto principalmente alla necessità di acquisire i pareri di alcuni organi istituzionali. La struttura del provvedimento richiama, in realtà, quella del precedente provvedimento generale del 2004 con la sostanziale differenza iniziale che il Garante, prima dell’emissione di tale secondo provvedimento in materia di videosorveglianza, ha effettuato un’attività di consultazione preventiva con il Ministero dell’Interno, con l’Unione delle province d’Italia (UPI) e con l’Associazione Comuni Italiani (ANCI), consultazione che non era stata effettuata nel 2004. Come è noto la necessità per il Garante Privacy di modificare il provvedimento del 2004 è derivata non solo dall’aumento massiccio dell’uso sistemi di videosorveglianza per il conseguimento di diverse finalità ma anche dall’analisi dei numerosi interventi legislativi adottati in materia. Tra le finalità che giustificano l’uso di sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e/o privati, occorre ricordare l’intento di prevenzione, di accertamento e di repressione dei reati, di sicurezza pubblica, di tutela della proprietà privata ed, anche, di controllo della sicurezza stradale. Recentemente sono state attribuite ai sindaci e ai comuni specifiche competenze, in particolare in materia di sicurezza urbana; la normativa regionale ha, invece, incentivato l’uso di telecamere. L’approvazione governativa dei decreti sicurezza del 2008-2009 ha, in definitiva, attribuito agli Enti Locali poteri in materia di controllo del territorio anche tramite videosorveglianza che in precedenza non esistevano. Alle nuove regole in esame dovranno conformarsi, per poter installare ed attivare le telecamere, sia i soggetti pubblici che i privati che intendano utilizzare o che utilizzino, per i fini prima indicati, sistemi di videosorveglianza. Esaminando le nuove e più stringenti regole varate dall’Autorità Garante per la Privacy, le novità più rilevanti del provvedimento sono, indubbiamente, le seguenti. In primo luogo il regolamento ha previsto una diversa disciplina della videosorveglianza nel settore pubblico con specifico riferimento alla videosorveglianza di intere zone del territorio comunale che in precedenza erano a vario titolo vietate. In particolare il Garante ammette, in questo provvedimento, diversamente dal passato, la creazione di sistemi integrati pubblici di videosorveglianza ad opera degli Enti Locali ammettendo, implicitamente, che il territorio comunale possa essere “coperto” di telecamere gestite dall’ente locale direttamente o per il tramite di soggetti esterni. Per l’espletamento di tali attività sono, tuttavia, previste specifiche cautele che concernono la tracciabilità degli accessi del personale, il requisito dell’identificazione specifica di chi ha accesso ai sistemi, l’impossibilità di ricostruire gli spostamenti dei singoli cittadini all’interno del territorio comunale. Tali limitazioni sono state previste al fine di scongiurare la violazione di quei diritti, inviolabili, di libertà costituzionalmente tutelati. È previsto che i cittadini che transitano nelle aree videosorvegliate siano informati con cartelli della presenza delle telecamere e che i cartelli siano resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza, installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.), siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, anche se il Garante auspica, in ogni caso, l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini. Per quanto concerne la fondamentale problematica della conservazione delle immagini, il regolamento prevede che gli Enti Locali possano detenere le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per sette giorni, diversamente dalla previgente disciplina che prevedeva un termine più breve, poche ore o al massimo per le 24 ore successive alla registrazione, termine che veniva spesso, tuttavia, prorogato in caso di esigenze di conservazione legate ad eventuali rischi imminenti per le cose o le persone. Nel nuovo provvedimento il termine settimanale viene “canonizzato” con la possibilità di conservare i dati per un termine ancor più lungo qualora vi siano esigenze di particolare conservazione che, in alcuni casi devono comunque essere sottoposte alle verifiche preliminari dello stesso Garante Privacy. In ogni caso, qualora gli Enti Locali intendano utilizzare sistemi c.d. “intelligenti” di videosorveglianza, ovvero basati su software di riconoscimento facciale o su tecniche biometriche gli stessi Enti dovranno sottoporre al Garante i sistemi affinché quest’ultimo possa esperire, sugli stessi, una verifica preliminare. Il Garante è intervenuto, altresì, nel settore della videosorveglianza su Internet Provider o, comunque, a distanza, introducendo l’obbligo di adottare specifiche cautele tecniche in caso di videosorveglianza tramite Internet o utilizzando tecnologie senza fili (quali, ad esempio, WiFi, WiMAX, GPRS ), che si sostanziano nell’obbligo di adozione di strumenti di identificazione e di protezione dei sistemi dalle intrusioni esterne e, soprattutto dall’obbligo di utilizzare protocolli di cifratura nella trasmissione delle immagini a distanza. È stata prevista l’obbligatorietà dei cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo, non, quindi, il conducente, i passeggeri del veicolo o eventuali pedoni. Le fotografie o i video che attestino l’infrazione non dovranno essere inviati al domicilio dell’intestatario del veicolo. Gli Enti Locali, o le forze di polizia anche locale, dovranno fornire un’informativa per il trattamento dei dati personali agli automobilisti non solo nei casi già previsti dal codice della strada (ad esempio in caso di utilizzo del sistema di autovelox), ma in tutti i casi un cui ci siano strumenti di rilevazione elettronica delle violazioni (si pensi, ad esempio, al caso dei c.d. semafori intelligenti). I privati che attivino sistemi di videosorveglianza collegati con le forze di polizia, ad esempio a tutela della proprietà privata, dovranno fornire l’informativa per il trattamento dei dati personali in forma semplificata, così come contenuta nell’allegato al provvedimento in esame. Il nuovo regolamento introduce, quale ulteriore novità, la possibilità di installare telecamere su mezzi di trasporto privato, come ad esempio i veicoli adibiti al servizio di noleggio o i taxi. In tal caso, dovranno essere rispettate le condizioni generali già previste dall’intero corpus del medesimo provvedimento e quelle previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Occorre, infatti, effettuare il trattamento di dati personali nel pieno rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, finalità; è necessario che il titolare adempia agli obblighi che la legge gli impone, primo fra tutti, quello di fornire un’idonea informativa. La finalità del trattamento, inoltre, deve sussistere in una concreta esigenza di sicurezza del conducente del veicolo su cui è apposto il sistema di videosorveglianza. Ciò significa che il trattamento dei dati raccolti dalle telecamere per finalità diverse da quella appena indicata, esplicitamente ammessa dal Provvedimento, è illecito e rende il titolare soggetto al rischio di sanzione penale, ex art. 167 del Codice, rubricato “Trattamento illecito di dati”, secondo il quale “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”, ed ancora, “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni”. Sistemi di videosorveglianza sono utilizzabili anche su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate degli autobus; occorrerà, tuttavia, rispettare limiti precisi quali l’utilizzo di un angolo visuale circoscritto e la possibilità di effettuare le riprese esclusivamente senza l’uso di zoom. Le telecamere potranno essere utilizzate nelle strade delle città anche al fine di accertare eventuali violazioni legate al deposito ed alla raccolta dei rifiuti diversamente da quanto previsto vigente il regolamento del 2004. È stato, infatti, disciplinato l’uso di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole”, per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito. Per quanto concerne i posti di lavoro è consentito l’uso delle telecamere nel rispetto dello norme in materia di lavoro mentre è vietato il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Per quanto concerne l’uso di sistemi di videosorveglianza all’interno di ospedali e luoghi di cura, non è consentita la diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E’, invece, ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti, ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati. Giova, sul punto, sottolineare come i dati aventi ad oggetto condizioni sanitarie dei pazienti, siano considerati, dalla normativa privacy, dati sensibili ed, in quanto tali, soggetti a tutele maggiormente garantiste per il soggetto cui si riferiscono. È ammessa l’installazione di telecamere anche all’interno degli istituto scolastici, per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese che siano, però, delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura. Contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro è stata prevista, dunque, la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante. Originale, per il settore della videosorveglianza, la previsione di termini temporali per l’adempimento alle nuove disposizioni, secondo un modello che il Garante Privacy ha adottato, negli ultimi due anni, e che dovrebbe servire a “spingere” le imprese, i privati e soprattutto le pubbliche amministrazioni, ad aderire ai precetti impartiti dal Garante stesso. Con riferimento alla videosorveglianza notturna è stato previsto il termine di 12 mesi entro il quale dovrà essere resa visibile l’informativa che, obbligatoriamente, va fornita ai soggetti interessati. A tal fine è stato previsto, ad esempio, l’uso di pannelli luminosi, tabelloni elettronici, display a led ed insegne illuminate. Con riferimento ai trattamenti che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, è stato previsto un termine, pari a 6 mesi, entro il quale tali sistemi di videosorveglianza dovranno 6 essere sottoposti alla verifica preliminare, da parte del Garante, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 196 del 2003, c.d. Codice Privacy. Le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza dovranno essere adottate nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine che è stato individuato in 12 mesi. Per quanto in ultimo, concerne i sistemi integrati di videosorveglianza territoriale, entro 6 mesi dovranno essere adottate le misure necessarie per garantire che il trattamento avvenga con modalità idonee a rispettare il principio di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento. Il Garante Privacy ha, dunque, elaborato nuove e sicuramente più stringenti regole per i sistemi di videosorveglianza, che dovranno rispettare le specifiche garanzie per la libertà delle persone, previste nello stesso provvedimento e nel d.lgs. n. 196 del 2003, c.d. Codice Privacy, cercando, tuttavia, di conciliare le esigenze di tutela dei diritti inviolabili della persona e del trattamento dei dati personali con le diverse esigenze di tutela che, negli ultimi anni, hanno determinato l’incremento dell’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e/o privati.

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