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Il consumatore ha diritto ad ottenere copia della registrazione del colloquio telefonico nel corso del quale aderisce alla proposta commerciale di un professionista

di Antonio Liguori Un’interessante recente pronuncia del Garante della Privacy (provvedimento datato 8/07/2009, in Bollettino n. 107/luglio 2009 – doc. web. n. 1638561) attribuisce al consumatore un importante strumento di tutela nell’ambito dei contratti a distanza stipulati con professionisti attraverso il mezzo telefonico. La vicenda che trae origine da un’istanza, ex artt. 7 e 8 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inviata da un consumatore a Telecom Italia S.p.a, con la quale, al fine di contestare l’avvenuta stipula di un contratto a distanza avente ad oggetto l’abbonamento a servizi telefonici dalla stessa offerta, si richiedeva la trasmissione dei dati relativi alla registrazione del colloquio telefonico, nel corso del quale sarebbe stata espressa l’adesione a tale proposta commerciale. La Telecom aveva, quindi, ritenuto di soddisfare tale richiesta inviando copia della trascrizione del contenuto del colloquio telefonico; tale riscontro, tuttavia, veniva ritenuto dal consumatore solo parziale, non avendo la società fornito, come invece richiesto, la registrazione del colloquio nel quale lo stesso avrebbe prestato il proprio consenso informato. Conseguentemente veniva proposto ricorso al Garante della Privacy, con il quale il consumatore ribadiva la richiesta di accesso alla suddetta registrazione. Il Garante ha, quindi, evidenziato che, dal punto di vista del formato dell’informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale, di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, comprende le informazioni disponibili in qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica ovvero anche acustica. In tal senso, come ricordato anche dal Garante, si esprimono vari provvedimenti normativi, tra cui la Direttiva n. 95/46/CE, come noto testo di riferimento, a livello europeo, in materia di protezione dei dati personali, in cui al considerando 14 e all’art. 33 il concetto di dato personale viene espressamente collegato ai “suoni e immagini relativi a persone fisiche”. Precisato, quindi, che anche i suoni costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice, il Garante ha ritenuto che la trascrizione del contenuto della conversazione non costituisca valido adempimento alla richiesta di accesso avanzata dal consumatore, atteso che solo la copia della registrazione consente di accedere al dato vocale che la stessa contiene e che nel caso di specie costituisce il dato personale di cui il consumatore aveva richiesto conferma dell’esistenza.

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