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Gema vs. Youtube, sentenza del Tribunale di Amburgo

di Federica Togo e Tobias Malte Mueller

Il Tribunale di Amburgo, con sentenza del 20 aprile 2012 causa n.ro 310 O 461/10, ha stabilito che il gestore di un portale video, nella specie YouTube, risponde delle violazioni dei diritti di autore perpetrate tramite video caricati da utenti solo allorquando, essendo a conoscenza della violazione di tali diritti, contravvenga a determinati obblighi di condotta e di controllo.
Ha precisato, inoltre, che il gestore del portale video è soggetto all’obbligo di bloccare immediatamente il video in questione e di adottare, nei limiti del ragionevole, misure atte a prevenire ulteriori violazioni solo dopo la segnalazione di una violazione dei diritti di autore. Non sussiste, invece, l’obbligo di controllare tutti i videoclip già caricati sulla piattaforma.
La società GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte,in italiano Società per i diritti dell’esibizione musicale e della riproduzione meccanica,equivalente alla SIAE italiana), che tutela in Germania i diritti d’autore degli artisti, compositori ed editori musicali, citata in giudizio la società del gruppo Google Inc., che gestisce il portale video YouTube, chiedeva che fosse vietato a quest’ultima di continuare a rendere accessibili in Germania tramite YouTube dodici opere musicali sulle quali la società GEMA esercita i diritti di autore.
La convenuta riteneva non sussistente l’obbligo di astenersi da tale azione, in quanto non responsabile di eventuali violazioni di diritti di autore. Ha sostenuto, in particolare, di mettere la propria piattaforma video esclusivamente a disposizione degli utenti e di non aver creato e non aver caricato i video in questione. Ha affermato, inoltre, di aver adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire le violazioni dei diritti di autore.
Il Tribunale di Amburgo ha condannato la convenuta ad astenersi per il futuro da quanto contestatole per sette delle dodici opere musicali in questione. Il Tribunale ha ritenuto che, dal momento che la convenuta non ha caricato essa stessa i video che violano i diritti d’autore, né si è appropriata dei contenuti di questi, essa non è responsabile come autrice della violazione. Tuttavia, tramite la messa a disposizione e la gestione della piattaforma video, essa ha contribuito alle violazioni dei diritti. Per effetto di tale contributo la convenuta è soggetta ad obblighi di condotta e di controllo che quest’ultima ha violato e perciò in quanto “perturbatrice” è obbligata ad astenersi da tali azioni nei confronti della ricorrente.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, la Corte ha negato una cosiddetta “responsabilità in qualità di autore” (Täterhaftung) della parte convenuta in merito alle violazioni del diritto d’autore ed ha accolto solo una cosiddetta “responsabilità in quanto perturbatore” a carico di essa (Störerhaftung).
La convenuta è contravvenuta all’obbligo di bloccare immediatamente i videoclip in questione, dopo essere stata informata dalla ricorrente in merito alle violazioni dei diritti di autore.
Relativamente ai sette video in questione il blocco è avvenuto a distanza di ben un mese e mezzo dalla notifica da parte della ricorrente. Considerato tale lasso di tempo, non si può più parlare di intervento tempestivo.

La Corte, relativamente alla questione di quali ulteriori obblighi di verifica e di controllo spettino alla convenuta, ha sottolineato lanecessità di un esame di proporzionalità nell’ambito del quale sarebbero da soppesare interessi colpiti e valutazioni giuridiche.

Pertanto, alla convenuta non si devono imporre richieste che ostacolerebbero in maniera sproporzionata le sue attività fondamentalmente legittime. Ricevuta la segnalazione di una violazione di diritto d’autore ad essa spetta comunque l’obbligo di impedire, tramite l’impiego di un apposito software, futuri uploads che contengano una registrazione identica alla registrazione musicale segnalata. In proposito, la convenuta dispone di un software idoneo a tal fine: il programma Content-ID da essa stessa sviluppato. Tuttavia la convenuta deve utilizzare essa stessa detto programma e non può cederne l’utilizzo, come sostenuto, ai titolari dei diritti.
La convenuta non è tenuta a controllare la propria intera banca dati per mezzo del programma Content-ID per verificare se sussistono violazioni di diritti d’autore. Gli obblighi di verifica e di controllo di un soggetto chiamato a rispondere in qualità di “perturbatore” (Störer) decorrono sempre e solo dal momento in cui tale soggetto viene a conoscenza di una concreta violazione di  un diritto. L’obbligo di prevenire ulteriori violazioni pertanto sussiste solo per il futuro.
Al fine di ridurre il numero delle violazioni dei diritti non rilevate dal software della convenuta, quest’ultima è tenuta ad installare un filtro per le parole, che deve filtrare i nuovi video inseriti il cui titolo contenga sia il titolo sia l’interprete della registrazione musicale contestata in un video. Ciò è necessario poiché con il programma Content-ID verrebbero identificate solo le registrazioni sonore identiche alla registrazione di riferimento memorizzata. Le registrazioni diverse (ad esempio, performance live piuttosto che registrazioni in studio) non vengono riconosciute dal software.
Relativamente alle restanti cinque delle dodici opere musicali citate da GEMA, per il Tribunale non risulta chiaro se, dopo la segnalazione della ricorrente alla convenuta in merito alle violazioni dei diritti, vi siano stati ulteriori uploads. Pertanto il Tribunale non ha potuto accertare se la violazione dell’obbligo da parte della convenuta sia stata causa di ulteriori violazioni di diritti; di conseguenza ha respinto l’azione in merito a tali opere musicali.
La sentenza non è definitiva; contro la stessa è possibile presentare appello nei termini di legge dinanzi alla competente Corte di appello (Hanseatisches Oberlandesgericht).
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