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L’equiparazione giurisprudenziale, aspettando (invano?) il legislatore, tra direttore di un giornale cartaceo e responsabile di una testata telematica

L’equiparazione giurisprudenziale, aspettando (invano?) il legislatore, tra direttore di un giornale cartaceo e responsabile di una testata telematica

di

Andrea Napolitano
Università degli studi di Napoli “Parthenope”

Sommario: 1. Premessa – 2. L’voluzione giurisprudenziale sulla responsabilità del direttore di un giornale online – 3. La sentenza della Corte di Cassazione 29 gennaio 2015, n. 31022 e l’equiparazione del giornale online a quello cartaceo – 4. La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 dicembre 2017 n. 13398; 5. Brevi conclusioni.

Abstract: Il presente lavoro intende analizzare un recente nuovo orientamento giurisprudenziale che, in assenza di un chiaro intervento legislativo sul punto, equipara l’informazione cartacea e quella telematica partendo dall’estensione, al direttore di una testata on line, dell’ipotesi di responsabilità per omesso controllo ex art. 57 c.p.

The aim of this work is to analyse new case law which, in lack of a clear legislative intervention on the issue, equalizes the paper information with the digital information, starting from the extension of the ipothesis of the liability for failure to control to the director of an on line journal according to art. 57 criminal code.

 

1.  Premessa

 L’inarrestabile evoluzione tecnologica sta influenzando, come è noto, le modalità di informazione tradizionale, stravolgendo l’intero settore ed imponendo, nel corso degli ultimi anni, un’attenta analisi da parte di dottrina e giurisprudenza sulla possibile (ed oggi necessaria) equiparazione tra le testate giornalistiche cartacee e quelle telematiche, che sono oggi disciplinate solo in alcuni aspetti.

Come è noto, infatti, mentre la stampa cartacea è disciplinata dalla legge 47/48, le testate giornalistiche telematiche sono regolamentate da alcune disposizioni della legge n. 62/01, del Decreto Legislativo n. 70/03 e della legge n. 103/12 alle quali si aggiungono alcuni interventi delle Autorità Amministrative indipendenti di settore.

L’assenza, sebbene siano stati presentati nel tempo diversi disegni di legge  in  materia,  di  una  disciplina  legislativa  univoca,  o  almeno comune, dell’“informazione professionale” in tutte le sue manifestazioni (cartacea, televisiva, telematica) rende il quadro normativo particolarmente disomogeneo e ha nel tempo legittimato, di fatto, l’intervento della giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di estendere ai contenuti pubblicati in Rete le disposizioni previste dalla legge sulla stampa cartacea.

Ne è derivato un quadro giurisprudenziale articolato, nel quale tale equiparazione è stata talvolta tentata, talaltra assolutamente negata, sempre nel rispetto comunque, almeno sino ad oggi, del limite del divieto di analogia in malam partem, non superabile per ogni operazione ermeneutica in tale direzione.

Due recenti pronunce della Corte di Cassazione sembrano, invece, aver aperto la strada della equiparazione giurisprudenziale tra le due forme di informazione professionale, partendo dall’estensione al direttore di una testata telematica della responsabilità per omesso controllo, con conseguente applicazione dell’art. 57 c.p. anche in assenza di un chiaro e puntuale intervento del legislatore sul punto.

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