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La brevettabilità dei metodi per attività commerciali alla luce della recente giurisprudenza dell’Ufficio Europeo dei Brevetti

La brevettabilità dei metodi per attività commerciali alla luce della recente giurisprudenza

dell’Ufficio Europeo dei Brevetti

di  

Massimo Barbieri

Politecnico di Milano

 e

Massimiliano Granieri

Università di Brescia

Sommario: 1. Metodi commerciali nell’emisfero brevettuale – 2. Il conte- sto normativo europeo sulla brevettabilità di metodi commerciali – 3. Quanti metodi per attività commerciali sono brevettati in Europa? – 4. La giurisprudenza delle Commissioni di ricorso dell’EPO in materia di metodi per attività commerciali – 5. Conclusioni

 

1.  Metodi commerciali nell’emisfero brevettuale

 

Un metodo per attività commerciale può essere definito come «un metodo di conduzione di attività relative alla transazione di beni e/o servizi» oppure come «un processo, una tecnica o uno strumento di calcolo o di elaborazione di dati amministrativi, finanziari e gestionali utilizzati per condurre particolari tipi di commercio», ovvero ancora come «un metodo per gestire qualsiasi aspetto di un’impresa economica». La domanda che ci si deve porre, prima in via teorica e poi praticamente, è se e in quale misura metodi per attività commerciali siano brevettabili in Europa.

Dal punto di vista pratico, il ricorso alla brevettazione per i metodi commerciali riveste importanza cruciale anche per molte iniziative impren- ditoriali nell’economia digitale, dove in effetti l’unico elemento distintivo dell’attività proposta è rappresentato talvolta esclusivamente dalle procedure concrete con le quali l’impresa vende tradizionali beni e servizi con modalità innovative e tali da conferirle un vantaggio competitivo. E come sempre accade il tema del presidio di siffatto vantaggio e della sua conservazione incrocia inevitabilmente quello dell’accesso al sistema brevettuale.

D’altra parte, la nozione di metodo commerciale è così ampia che ricompre agevolmente anche i sistemi di pagamento, sicché buona parte delle imprese che oggi si concentrano nel settore cd. fintech potrebbero avere nel brevetto un presidio insostituibile rispetto alle attività finanziarie che si propongono di svolgere.

Dal punto di vista comparativo, occorre osservare che la questione della brevettabilità dei metodi d’affari si è posta – anche con una certa virulenza – negli Stati Uniti quando l’ospite inatteso (il brevetto nel mondo finanziario) – secondo un’arguta definizione di Merges –, dapprima in maniera sotterranea, si è fatto strada verso la Corte Suprema degli Stati Uniti.

Il caso più celebre e recente di cui si sta parlando è Bilski, originato dalla decisione delle divisioni di esame, prima, e del Board of Patent Appeals and Interferences dello USPTO (United States Patent and Trademark Office), poi, di rigettare la domanda di brevetto di due inventori, relativa a un metodo per istruire compratori e venditori su come proteggersi contro il rischio di fluttuazione dei prezzi in un determinato settore economico (c.d. risk hedging) quando le condizioni atmosferiche sono tali da influenzare la domanda di certi prodotti.

Nel 2008, la Corte d’appello per il Circuito Federale, solitamente permissiva, aveva confermato – addirittura in composizione allargata (en banc) – la decisione delle divisioni d’esame. Il caso si poneva come affatto particolare, posto che il metodo veniva rivendicato come tale e, cioè, senza alcun riferimento a sistemi informatici o a dispositivi per la sua implementazione e, dunque, semplicemente come una serie di opera- zioni matematiche.

La Corte Suprema – con decisione apparentemente unanime – aveva confermato la non brevettabilità dei metodi commerciali come tali, perché riconducibili a mere idee astratte, la cui protezione avrebbe finito per escludere e monopolizzare l’idea più che proteggere l’invenzione. E in effetti il giudice Stevens aveva convintamente concluso che «i brevetti operano sempre come barriera alla concorrenza per il tipo di oggetto coperto dalla privativa. Ma i brevetti sui metodi d’affari sono brevetti sugli stessi affari».

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