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Trattamento dei dati personali: il garante vieta la pubblicità “personalizzata” basata sul legittimo interesse

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
IL GARANTE VIETA LA PUBBLICITÀ “PERSONALIZZATA”
BASATA SUL LEGITTIMO INTERESSE

di

Angelo Napoli
Università degli studi di Salerno

 

 

SOMMARIO:

1. La vicenda

2. Il consenso informato quale parametro di liceità del trattamento dei dati personali: disciplina giuridica

3. La ripartizione dei poteri tra le autorità all’interno del nuovo quadro normativo europeo

4. Il provvedimento del Garante Privacy e rilievi conclusivi

 

ABSTRACT: Con il provvedimento n. 248 del 7 luglio 2022, il Garante Privacy ha dichiarato illegittimo il cambiamento di policy proposto dal social “TikTok” in ordine al trattamento dei dati personali degli utenti. Più di precipuo, l’Autorità, per mezzo del provvedimento de quo, ha avvertito l’anzidetta società che la decisione di mutare la base giuridica per la raccolta dei dati, passando dal consenso informato al legittimo interesse, al fine di proporre un nuovo regime di pubblicità “personalizzata”, non risulta conforme alla disciplina europea prevista per la tutela dei dati delle persone fisiche e neppure supportata da adeguata motivazione. Conseguentemente, la siffatta modifica della politica aziendale rischierebbe di ledere gli interessi di tutti gli utenti e, in particolar modo, di quelli di minore età.
La pronuncia de qua rappresenta un utile spunto per analizzare le norme che regolano il consenso informato e il  legittimo interesse, intesi quali basi giuridiche che, pur rispondendo ad esigenze differenti, garantiscono, all’esito di un attento bilanciamento degli interessi in gioco da parte del titolare del trattamento, la liceità del trattamento dei dati personali.

 

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