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Ballando versus Baila: spunti su come considerare il plagio di un format televisivo

di Michele Contartese   Ballando versus BailaLo scorso 23 settembre il Tribunale di Roma, sezione proprietà intellettuale, ha accolto l’istanza presentata dalla RAI Radio Televisione Italiana di inibire la trasmissione del programma “Baila” a RTI ed Endemol. L’ ordinanza di accoglimento del reclamo contiene degli spunti nuovi in ordine alla tutela di un format televisivo [1], in quanto non si sofferma solo sul disposto dell’art. 2598 c.c., ma riconosce tutela ad un programma televisivo in quanto opera dell’ingegno e solo come tale meritevole di tutela. Ma, andando per ordine, occorre chiarire che la vicenda affrontata attiene alla programmazione da parte di RTI ed Endemol di un programma intitolato “Baila” che prevede una gara di ballo tra personaggi non noti, che partecipano alla gara per realizzare un proprio sogno; tale programma viene realizzato sulla base del format più famoso, e da parecchi anni trasmesso su Rai Uno, “Ballando con le stelle”, in cui vi è una gara tra personaggi famosi che mirano alla vittoria esibendosi dinanzi ad una giuria. La Rai insieme agli autori ritenendo “Baila” un plagio di “Ballando con le stelle” ha deciso di proporre un’istanza al Tribunale civile di Roma volta aa ottenere la cancellazione della trasmissione “ Baila”. Il Tribunale adito ha accolto l’istanza inibendo la rappresentazione televisiva del programma. Così RTI ed Endemol, hanno deciso di proporre un reclamo avverso tale provvedimento, muovendo le proprie contestazioni dall’assunto che il giudice ha emesso il provvedimento pur non sussistendo i presupposti idonei all’emissione dello stesso. I reclamanti rappresentano che il giudice di prima istanza si è fermato solo ad un’analisi “sulla carta” della questione senza tenere nelle dovute considerazioni le differenze tra i due programmi. Di contro la RAI ha spiegato a sua volta reclamo incidentale, sostenendo che i due programmi televisivi possono essere confusi dal pubblico e ravvisando nella condotta di RTI ed Endemol una forma di concorrenza sleale. Così lo scorso 21 ottobre il Collegio giudicante ha deciso in ordine a tali reclami, ricostruendo, però, prima gli istituti sottesi alla disciplina della tutela delle opere dell’ingegno. Il collegio, infatti, ritiene che la creatività non deve “necessariamente essere riferibile all’idea” ma deve apportare delle novità, deve personalizzare un ‘idea in modo da dare un’impronta espressiva differente dalle altre opere analoghe così da far risaltare l’originalità apportata dall’autore [2]. Più specificamente l’opera in oggetto è un’opera audiovisiva che rientra, pertanto nella tutela dell’opera cinematografica, e la cui tutela accordata dalla legge n. 633/41 prevede che l’opera deve presentare sufficienti elementi di originalità e creatività relativamente alla struttura narrativa [3]. Solo laddove questi elementi non sono riscontrabili si può avere il plagio. Infatti, al fine di rilevare un’impronta plagiaria, sostiene il collegio, occorre che “l’idea che trovi sviluppo nell’opera sia la medesima, che ne sia omologo il modo concreto di realizzazione” che vi sia una sostanziale appropriazione degli elementi creativi dell’opera ideata da altri. Si rappresenta, dunque, quando non vi è una forte distinzione in ordine all’idea narrativa portante, al mezzo espressivo utilizzato, alla caratterizzazione dei personaggi e, soprattutto, quando l’opera plagiaria non offra spunti o contenuti originali tali da differenziarla qualitativamente dalla plagiata [4]. La Corte ha rilevato questi caratteri nel caso di specie in quanto ha ritenuto che “Baila” non presenta quei caratteri di distinzione e di originalità atti a differenziarla dall’opera plagiata Inoltre, il Collegio contrariamente a quanto affermato dai resistenti che avevano proposto reclamo incidentale ravvisando il pericolo di confusione tra i prodotti ed i produttori, ha rigettato il reclamo non ravvisando la possibilità di confusione in quanto sussiste una chiara differenza delle emittenti che diffondono le trasmissioni Il plagio, qui considerato non è funzionale all’imitazione servile del prodotto, né fa ravvisare i criteri della concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c., qui il plagio consiste nel rivedere i tratti essenziali dell’opera anteriore nell’opera plagiaria. La decisione sopra riportata trova la sua importanza in quanto per la prima volta si riconosce importanza ad un format televisivo, in quanto sono qui fissati i criteri per rendere tutelabile il lavoro creativo di qualsiasi autore, compreso l’autore, appunto, di un format televisivo. Tuttavia, la controversia non pare ancora del tutto risolta, data che la coautrice del programma “Ballando con le stelle” ha chiesto 2 milioni di euro di danni a Mediaset. Note: [1] E. Prosperetti, Ballando con i format: brevi considerazioni sull’ordinanza cautelare del Trib. di Roma, sez. IP, 26.09.2011, in Diritto Mercato Tecnologia, 2011, 2. [2] Format è una nozione che nella prassi, è comprensiva di tutte quelle realizzazioni dell’intelletto che costituiscono un “contenitore” per trasmissioni radio-televisive”, così Prosperetti- Tozzi- Comandini in Dir. Informatica 2007, n. 1, “ I format televisivi tra acquisto di know how e tutela della proprietà intellettuale”. [3] Tra le altre: Tribunale di Cagliari 26 gennaio 2007 Soc. Sardegnacanta c/ Soc. VIdeolina e altro, in Riv. Giuridica sarda 2008, n. 1, pag. 69, nota di Madau: “Lo schema di programma televisivo, c.d. format, è tutelato dal diritto d’autore solo nel caso in cui l’idea elaborata è dotata di creatività e originalità”; Tribunale di Roma 27 gennaio 2000- Soc. Artespettacolo c/ Soc. R.T.I., in Dir. Autore 2000, pag. 545: “Esclusa la protezione di diritto d’autore per un format televisivo privo di elementi di originalità e creatività e carente di espressione formale non può ammettersi la possibilità di ricorrere, per la relativa tutela, alle disposizioni in materia di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. e di quelle di cui alla normativa speciale di cui agli artt. 100 e 102 Legge sul diritto d’autore.” [4] Vedi Cass. 16 giugno 2011, n. 13249: La Corte qui riconosce “l’astratta tutelabilità dei format qualora in essi siano riscontrabili la condizione della creatività di cui alla Legge sul diritto d’autore ( vedi Cass. 3817/2010) dovendosi a tal proposito rilevare che il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento la norma L. n. 633/1941 ex art. 1 non coincide con quello di creazione originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della Legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza in materia. (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11953; aass. 12 marzo 2004 n. 5089).

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