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Equo compenso o risarcimento preventivo?

di Davide Mula

Lo scorso 30 dicembre 2009, il ministro Bondi ha firmato il decreto ministeriale recante l’allegato tecnico per la “Determinazione del compenso per la riproduzione privata dei fonogrammi e di videogrammi si sensi dell’articolo 71-septies”. L’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, o legge sul diritto d’autore (LDA) attribuisce ai titolari dei diritti economici, tanto per creazione, quanto per esecuzione dell’opera, il diritto di ricevere un equo compenso per la facoltà concessa ai legittimi utilizzatori di un’opera di farne una copia a scopo privato. L’art. 71-sexies LDA riconosce, infatti, ai legittimi utilizzatori delle opere dell’ingegno, ossia a chi acquista legittimamente il diritto a fruire delle opere, la facoltà di fare una copia dell’opera, purché non vengano perseguiti fini direttamente o indirettamente commerciali e non siano violate le misure tecniche di protezione poste dai titolari dei diritti al fine di evitare la diffusione della pirateria. Il decreto prevede che il compenso sia determinato in relazione alla capacità di registrazione dei supporti. Per i supporti analogici (musicassette e videocassette) il compenso previsto va da un minimo di 0,23 ad un massimo di 0,29 centesimi per ogni ora registrabile. Per i supporti digitali gli importi variano a seconda della capacità del dispositivo (cd, hard disk esterno, scheda di memoria, pen drive, etc.). Rileva come l’importo dovuto a titolo di equo compenso non sia posto esclusivamente a carico di apparecchi dedicati alla duplicazione di opere dell’ingegno, ma anche a supporti generici che hanno la capacità di registrazione. La ratio sottesa ai due articoli sopra citati è quella di garantire ai titolari dei diritti un equo compenso per le copie legittime, al fine di stimolare da un lato il progresso culturale e tecnologico della società e di non restringere eccessivamente i diritti dei fruitori legittimi delle opere. Tuttavia, l’aver posto indiscriminatamente a carico di ogni tipologia di memoria la “tassa per l’equo compenso” sembra aver frustrato la ratio della norma. A titolo esemplificativo, si sottolinea come il costo dei telefoni cellulari, anche di quelli più semplici, sarà incrementato di 0,90 centesimi in forza del decreto in esame. Se si considera il numero di cellulari venduti in un anno, pari a 22 milioni, ci si rende agevolmente conto di come il quantum derivante dalla nuova tassa ammonti a poco meno di 20 milioni di euro per questa singola tipologia di apparati. A quanto sin qui detto, si aggiunga la considerazione che oggi giorno la maggior parte delle opere dell’ingegno sono protette da vari meccanismi di protezione dalla copia pirata, i c.d. digital right management (DRM), che impediscono, tuttavia, non solo le copie pirata, ma anche quelle private dei legittimi utilizzatori. La limitazione alla copia privata posta in essere dai titolari dei diritti attraverso i DRM di cui all’art. 102-quater LDA, deve essere letta nella sua completa dimensione, delineata oggi anche dalla più recente giurisprudenza (Trib. Milano, sent. n. 8787 del 2009), di assoluta legittimità anche qualora venga leso il diritto alla copia privata. Difatti, la sentenza sopra citata nel sancire la fondatezza giuridica della limitazione al diritto alla copia dei legittimi utilizzatori, in quanto posta a tutela di interessi maggiormente rilevanti per l’ordinamento giuridico, ovvero quello della tutela economica e morale delle opere dell’ingegno, ha autorizzato i titolari dei diritti a porre sempre misure tecniche di protezione totali. È proprio tale impostazione legislativa e giurisprudenziale a far sorgere il quesito circa la reale natura dell’equo compenso, così come disciplinato dal decreto ministeriale del dicembre scorso. Se i legittimi utilizzatori delle opere dell’ingegno si trovano, di fatto, nell’assoluta impossibilità di fare copie private così come disciplinate dall’art. 71-sexies LDA in quanto i titolari dei diritti fanno in modo che la realizzazione delle copie private sia impedita, i legittimi utilizzatori non devono ai titolari dei diritti alcun equo compenso. In altri termini, se chi compra un cd musicale non può farne una copia da tenere nella propria autovettura, onde evitare che il cd “originale” si deteriori o si rovini, a causa dei DRM che la società discografica immette nel cd, l’acquirente non dovrà alla società discografica alcun tipo di compenso. Il fondamento giuridico dell’equo compenso in termini assoluti sembra, dunque, venuto meno, ancor più se posto a carico di qualsiasi tipo di dispositivo destinato alla registrazione di dati – anche video e audio – che possono rispondere ad una molteplicità di esigenze variegate e non necessariamente connesse alla pirateria informatica. Con il decreto in esame, il legislatore pare abbia, di fatto, voluto riconoscere un introito fisso al settore della discografia, del cinema e dell’editoria a titolo di risarcimento anticipato per i danni che la pirateria informatica causa loro. Posto che non si riesce ad arginare il fenomeno delle copie illegittime di musica, film, software e tutte le opere dell’ingegno, in un momento di crisi economica e finanziaria che ha colpito tutti gli operatori del settore, si è optato per una forma di sussidio/risarcimento a carico della collettività. Scarica il D.M. Bondi del 30 dicembre 2009
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