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Amministrazione di sostegno e sospensione della prescrizione

 di Monica La Pietra   Abstract: Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma afferma che il diritto del terzo beneficiario da far valere direttamente verso il promittente assicuratore è soggetto alla prescrizione breve ex art. 2952 comma 2, stante la sua origine diretta nel contratto di assicurazione, è sospeso, in caso di nomina di un amministratore di sostegno, per l’applicazione in via analogica dell’art. 2942 c.c. Nota a Tribunale di Roma, XIII sezione civile, 1.09.2011, n. 17124. Sommario: 1. Il caso. – 2. Amministrazione di sostegno e sospensione della prescrizione. 1. Il caso. Una donna sottoscrive presso la filiale di una banca due proposte di contratto di assicurazione sulla vita e indica come beneficiaria la figlia. Alla sua morte viene presentato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno alla figlia, affetta da gravi problemi fisici ed incapace di provvedere ai propri interessi. L’amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare agisce in giudizio per ottenere la liquidazione del premio relativo alle polizze stipulate dalla defunta, ma l’istituto di credito eccepisce l’avvenuta prescrizione. Il Tribunale di Roma accoglie la domanda, ritenendo che il termine di prescrizione previsto dall’art. 2952 c.c. per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sia sospeso, nell’ipotesi di nomina di un amministratore di sostegno, per l’applicazione analogica dell’art. 2942 c.c. 2. Amministrazione di sostegno e sospensione della prescrizione. È applicabile l’art. 2942 c.c.? Nell’esame delle disposizioni applicabili al caso in esame va preliminarmente osservato che il decreto legge 28.8.2008 n. 134 (recante “disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi”, convertito in legge 27.10.2008 n. 166) ha sostituito l’originaria previsione del secondo comma dell’art. 2952 c.c., disponendo che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi dal pagamento delle rate del premio, si prescrivono in due anni e non più in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda [1]. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sono quelli ricollegabili alla disciplina legale o pattizia del contratto stesso [2] e che anche il diritto del terzo beneficiario da far valere direttamente verso il promittente assicuratore è soggetto alla prescrizione breve ex art. 2952 comma 2, stante la sua origine diretta nel contratto di assicurazione [3]. Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma afferma che il predetto termine di prescrizione è sospeso, in caso di nomina di un amministratore di sostegno [4], per l’applicazione in via analogica dell’art. 2942 c.c. La disposizione prevede la sospensione del termine di prescrizione per i diritti di cui sono titolari i minori non emancipati e gli interdetti giudiziali, per il tempo in cui non siano assistiti dal rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità [5]. La norma disciplina cause di sospensione che dipendono dalla particolare condizione in cui versa il titolare del diritto, che rende il soggetto incapace di provvedere alla cura dei propri interessi [6]. La sospensione dura per tutto il tempo in cui l’incapace sia rimasto privo di rappresentante legale e permane fino a sei mesi successivi alla sua nomina [7]. L’applicazione analogica al caso di specie appare giustificata in considerazione della ratio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, così come chiarita dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 13584 del 12 giugno 2006 [8] e n. 4866 del 1° marzo 2010 [9], nonché dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 440 del 9 dicembre 2005 [10]. I richiamati arresti giurisprudenziali hanno delineato la funzione dell’amministrazione di sostegno, quale strumento di assistenza alla persona carente di autonomia a causa della condizione di infermità o incapacità in cui versa, alternativi agli istituti tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione. Si è, altresì, osservato in dottrina che l’art. 411 c.c., che legittima il giudice tutelare a disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti dalle disposizioni per l’interdetto o l’inabilitato si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno avuto riguardo all’interesse del medesimo e alle esigenze sottese alle norme applicate [11]. La disposizione consente, pertanto, che la sospensione tra amministratore di sostegno e beneficiario sia disposta dal giudice, in considerazione dell’interesse del beneficiario. Questa conclusione, tuttavia, non può dirsi assolutamente pacifica. Si deve osservare, innanzitutto, che l’art. 411 c.c. non fa riferimento alla prescrizione, con la conseguenza che provvedimenti del giudice tutelare in deroga alla disciplina codicistica sembrano difficilmente giustificabili [12]. L’applicazione analogica dell’art. 2942 c.c. sembra, altresì, preclusa dal principio di tassatività delle cause di sospensione della prescrizione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, «i casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto» [13]. Tutte le norme, contenute nel codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione della prescrizione integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell’art. 14 delle cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati [14]. Anche la completa assimilazione della condizione del beneficiario dell’amministrazione di sostegno a quella dell’interdetto suscita perplessità, dal momento che ai sensi dell’art. 409 c.c. il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per gli atti che non necessita della rappresentanza esclusiva o dell’assistenza necessaria dell’amministratore. Si sottolinea, infatti, che mentre l’interdizione comporta l’ablazione della capacità di agire del soggetto e determina una situazione di diritto sempre uguale e costante, caratterizzata da una disciplina rigida e da uniformità sul piano degli effetti; all’amministrazione di sostegno consegue una situazione di diritto sempre differente ed elastica, modulata in base ai concreti bisogni del beneficiario. Ne consegue l’inammissibilità di un’estensione analogica della disciplina delle cause di sospensione della prescrizione, che non può essere assoggettata ad una applicazione casistica e in considerazione delle esigenze ad essa sottese deve risultare applicabile ad una generalità indistinta di casi concreti [15]. —————— Note: [*] Il presente saggio è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista. [1] Sulla prescrizione in materia di assicurazione cfr. C.M. Bianca, Diritto civile vol.7, Le garanzie reali. La prescrizione, Milano, 2012, p. 657; C. De Marco, La prescrizione nell’assicurazione privata, Milano, 1982; A. Durante, L’assicurazione di responsabilità civile, Milano 1964; R. Ferrucci, Prescrizione (dir. civ.), NsDI, XIII, Torino, 1966, p. 495; A.M. Gambino, Prescrizioni brevi, La prescrizione, II, a cura di P. Vitucci, Com. Schlesinger, Milano 1999, p. 266; N. Gasperoni, Assicurazioni Private, Padova, 1972, p. 485; F.S. Gentile, Prescrizione estintiva e decadenza, Roma, 1964, p. 473; M. Mandò, La natura del rapporto di mutua assicurazione e la prescrizione del diritto alla prestazione assicurativa, Giur. it., 1995, IV, c. 234; M. Pogliani, La natura giuridica della surrogazione dell’assicuratore ed il regime della prescrizione, in Mon. Trib., 1964, p. 93; C. Ruperto, Prescrizione e decadenza, Giur. sist., a cura di W. Bigiavi, Torino, 1985, p. 532; G. Volpe Putzolu, Patto di gestione della lite e prescrizione del diritto all’indennità assicurativa, in Giust. civ., 1981, I, p. 1417. [2] Cass., 18.02.2010, n. 3913, in CED Cassazione, 2010. [3] Cass., 4.01.1978, n. 15, in Ass., 1978, II, 2, p. 73. [4] Sulla nomina e le funzioni dell’amministratore di sostegno si rinvia a V. Amendolagine, La ricerca del “best interest” del beneficiario nell’amministrazione di sostegno, in Famiglia e diritto, 2011, 8-9, p. 799; L. Balestra, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in Famiglia e diritto, 2005, 5, p. 659; A. Batà, A. Spirito, Finalità dell’amministrazione di sostegno, in Famiglia e diritto, 2010, 11, p. 1055; G. Bonilini, Il codice civile commentato. Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404-413, Milano, 2008; M.N. Bugetti, Revoca informale della designazione dell’amministratore di sostegno da parte dell’amministranda incapace, in Famiglia e diritto, 2012, 11, p. 1032; E. Calò, L’implosione degli istituti di protezione degli incapaci, in Corriere giur., 2002, p. 775; Idem, L’amministrazione di sostegno al debutto fra istanze nazionali e adeguamenti pratici, in Notariato, 2004, 3, p. 249; P. Cendon, Un altro diritto per i soggetti deboli, l’amministrazione di sostegno e la vita di tutti i giorni, in AA. 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Paladini, Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale: profili sistematici e funzionalità della protezione alla caratteristiche relazionali tra il soggetto debole e il mondo esterno, in Riv. dir. civ., 2005, 2, p. 588; M. Paradiso, L’amministrazione di sostegno (leggendo il quaderno di Familia), in Famiglia e diritto, 2005, 3, p. 437; S. Patti, L’amministrazione di sostegno: continuità e innovazione, in Quaderni Familia, Milano, 2005, 4, p. 217; U. Roma, L’amministrazione di sostegno: i presupposti applicativi e i difficili rapporti con l’interdizione, in Le nuove leggi civ. comm., 2004, p. 1026; T. Romoli, Le invalidità dell’amministratore di sostegno, in Quaderni Familia, Milano, 2005, 4, p. 117; F. Tommaseo, Dall’interdizione all’amministrazione di sostegno: sui complessi raccordi fra gli istituti di protezione degli incapaci, in Famiglia e diritto, 2010, 10, p. 911; Idem, Un principio di diritto nell’interesse della legge sui criteri di scelta dell’amministratore di sostegno, in Famiglia e diritto, 2011, 12, p. 1086; A. Tonelli, A. Bulgarelli, Il trust di sostegno, in Trusts e attività fiduciarie, 2010, 4, p. 375; A. Venchiarutti, Gli atti del beneficiario di amministrazione di sostegno, Questioni di invalidità, in AA. VV., L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, Milano, 2005, p. 166. [5] G. Azzariti-G. Scarpello, Sub art. 2941, Della prescrizione e della decadenza, Comm. A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma, 1972; C. Costantini, La sospensione della prescrizione, in La parte generale del diritto civile-La prescrizione, Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2009, 5, p. 121; A. Iannaccone, Sub art. 2941, La prescrizione, Comm. Schlesinger, 2, Milano, 1999; C. Ruperto, Prescrizione e decadenza, Giur. sist., cit., p. 150; B. Troisi, Commento all’art. 2941 c.c., Com. Perlingieri, Napoli-Bologna, 1991, p. 595. [6] A. Iannaccone, Sub art. 2941, La prescrizione, cit., p. 39. [7] Da identificarsi secondo la giurisprudenza non già nella data di giuramento, ma in quella del provvedimento valido con il quale il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore o del protutore ai sensi dell’art. 346 c.c.: Cass., 4.07.1955, n. 2048, in Giur. comm., 1955, I, p. 773. [8] Cass., 12.06.2006, n. 13584, in Guida al diritto, 2006, 27, p. 81, con nota di M. Fiorini, Uno strumento di intervento flessibile adattabile a tutte le situazioni di disagio; in Dir. famiglia, 2007, 1, p. 126, con nota di A. Venchiarutti, Il discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione: dopo la Corte Costituzionale si pronuncia la Corte di Cassazione; in Riv. notariato, 2007, 2, p. 485, con nota di A. M. Pedron, La Cassazione si pronuncia: actio finium regundorum tra amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione e necessità di difesa tecnica. [9] Cass., 1.03.2010, n. 4866, in Giust. civ. Mass., 2010, 3, p. 298: «in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la l. 9 gennaio 2004 n. 6 ha configurato l’interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l’obbiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l’assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente; ne discende la necessità, prima di pronunziare l’interdizione, di valutare l’eventuale conformità dell’amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie». Cfr. altresì Cass., 22.04.2009, n. 9628, in Giust. civ., 2010, 2, I, p. 395. [10] Corte Cost., 9.12.2005, n. 440, in Giust. civ., 2006, 4-5, I, p. 773, con nota di L. Passanante, Rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione: profili processuali. [11] S. Delle Monache, Sub art. 411, in Commentario, (a cura di) G. Cian-A. Trabucchi, Padova, 2011, p. 506: «al giudice tutelare sarà così consentito, ad es., estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno la sospensione dei termini prescrizionali previsti dall’art. 2941 nn. 3 e 4 (a seconda che si tratti di amministrazione sostitutiva o di assistenza) e dall’art. 2942, n. 1». Con riferimento all’art. 2941 c.c. cfr. anche E. V. Napoli, L’amministrazione di sostegno. Trattato teorico-pratico di diritto privato, 2009, p. 171, «Una norma che può essere estesa all’amministrazione di sostegno è l’art. 2941, 1° comma, n. 3, sulla sospensione della prescrizione nei rapporti tra amministratore di sostegno e soggetto assistito dallo stesso». Cfr. altresì F. Mascolo, G. Marcoz, L’amministrazione di sostegno e l’impianto complessivo del codice civile, in Riv. notariato, 2005, 6, p. 1327. [12] C.M. Bianca, Diritto civile vol.7, Le garanzie reali. La prescrizione, cit., p. 584: «non pare quindi che il giudice possa adottare provvedimenti in deroga o ad integrazione delle disposizioni sulla prescrizione trattandosi di materia coperta da riserva di legge». [13] Cass., 19.12.1975, n. 4191, in Mass. Giur. It., 1975. Nello stesso senso ex plurimis Cass., 18.05.1971, n. 1482, in Mass. Giur. it., 1971; Cass., 20.07.1987, n. 6364, in Mass. Giur. It., 1987; Cass., 17.11.1993, n. 11334, in Dir. economia assicur., 1994, p. 613; Cass. sez. lav., 6.10.2000, n. 13310, in Giust. civ. Mass., 2000, p. 2100, Cass., 11.12.2001, n. 15622, in Giust. civ. Mass., 2001, p. 2127; Cass. sez. un., 16.01.2003, n. 575, in Giust. civ. Mass., 2003, p. 111; Cass., 4.04.2003, n. 5322, in Giust. civ., 2004, I, p. 2117; Cass., 17.12.2003, n. 19351, in Guida al diritto, 2004, 4, p. 61; Corte App. Roma, 6.04.2005, in Il lavoro nella giur., 2006, 6, p. 613; Cass., 4.06.2007, n. 12953, in Giust. civ. Mass., 2007, 6. [14] Cass., 2.06.1993, n. 6169, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, p. 552, con nota di A. Barba, In tema di ricorso per interdizione e sospensione del termine di prescrizione, «La disposizione dell’art. 2942 n. 1) c.c., che prevede la sospensione della prescrizione nei confronti degli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo, avendo carattere di norma eccezionale ricade nel divieto di interpretazione analogica di cui all’art. 14 preleggi, e non è applicabile, pertanto, con riguardo all’interdicendo, non ricorrendo, tra l’altro, indennità di ratio fra le due situazioni, stante la possibilità tra la presentazione del ricorso e la pronuncia della sentenza di interdizione di nomina di un tutore provvisorio il quale può esercitare le azioni che competono all’interdicendo, sicché non esiste violazione del principio costituzionale di parità, né del diritto di difesa». Cfr. tuttavia Cass., 1.02.2007 n. 2211, in Giust. civ., 2007, 3, I, 577, con nota di G. Vidimi, Sospensione del termine prescrizionale e accettazione dell’eredità: minore (o interdetto) e legale rappresentante in conflitto di interessi: «La mancata previsione da parte dell’art. 2942 n. 1 c.c., tra le cause di sospensione della prescrizione, accanto all’ipotesi della mancanza del rappresentante legale, di quella del conflitto d’interessi tra il legale rappresentante ed il minore, pare pertanto in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art 3 della Costituzione, che impone di trattare in modo uguale situazioni identiche, essendo evidente che non vi è alcuna differenza, dal punto di vista della tutela, tra le condizioni in cui versa il minore non emancipato o l’interdetto privo di legale rappresentante e la situazione del minore il cui legale rappresentante si trova in conflitto d’interessi con il minore». L’ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2942, n. 1, c.c., n. 1, c.c. si verifica non soltanto quando il minore non emancipato o l’interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato, imponendosi un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che altrimenti violerebbe l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata disparità di trattamento tra il minore non emancipato o l’interdetto privo di legale rappresentante ed il minore e l’interdetto il cui legale rappresentante si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato. [15] Per T. Bonamini, Sospensione della prescrizione, per il caso di nomina dell’amministratore di sostegno, cit., p. 828 ss., si tratta di una situazione giuridica, quella in cui versa il beneficiario, che «non è la medesima in cui versa l’interdetto, sicché, più che un ricorso all’analogia, in questo caso, pare scorgersi l’utilizzo del criterio equitativo proprio della regola secondo cui contra non valentem agere non currit praescriptio». L’Autore sottolinea la differenza tra lo status da un lato, dell’interdetto, e dall’altro, del beneficiario dell’amministrazione di sostegno: «mentre il primo subisce l’ablazione della propria capacità di agire, tale da giustificare l’applicazione ad una serie indistinta di casi, qual è quello configurato dall’art. 2942 c.c., il secondo mantiene la propria capacità, seppur con riferimento a tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. (…) Giusta una varietà di presupposti di fatto, teoricamente sottesi all’interdizione giudiziale e all’amministrazione di sostegno, alla prima misura consegue una situazione di diritto sempre uguale, costante, connotata da una disciplina rigida e uniforme sul piano degli effetti; all’amministrazione di sostegno, invece, consegue una situazione di diritto sempre differente, in guisa di quelli che sono i reali bisogni del beneficiario. (…) È quanto mai evidente che la disciplina delle cause di sospensione non possa essere assoggettata ad una applicazione casistica, soppesata a fronte del livello di capacità di far fronte ai proprii interessi patrimoniali, proprio di ogni beneficiario, ma, giusta le esigenze che le sono sottese, dovrebbe risultare applicabile ad una generalità indistinta di casi concreti». Cfr. M. Tescaro, La rilevanza civilistica del principio contra non valentem agere non currit praescriptio, in Obblig. e contratti, 2009, p. 253; M. Bona, Appunti sulla giurisprudenza comunitaria e CEDU in materia di prescrizione e decadenza: il parametro della “ragionevolezza”, in Rep. civ. prev., 2007, p. 1709. F. Ragonese, S. Bavarese, Aspetti di interesse notarile dell’amministratore di sostegno, in Aa.Vv., Tutela ed amministrazione di sostegno, Padova, 2012, p. 260, «la necessità di interpretare il dettato normativo in modo letterale, allorché si verta in tema di limitazioni di capacità del soggetto, conduce a non estendere detti casi di sospensione della prescrizione alla fattispecie dell’amministrazione di sostegno. (…) Esigenze di tutela (e di equità) imporrebbero di estendere tali meccanismi anche al beneficiario dell’amministrazione di sostegno: pur tuttavia, non tocca né all’interprete, né all’operatore pratico, colmare i vuoti lasciati da un legislatore di certo animato da buoni propositi ma, troppo spesso, disorganico e lacunoso». P. Cendon, L’amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche, Torino, 2009, riporta il testo di una proposta di legge n. 510 presentata alla Camera il 29 aprile 2008, avente ad oggetto «Disposizioni per il rafforzamento dell’amministrazione di sostegno e soppressione degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione». Si proponeva una modifica all’art. 2942 c.c., con la soppressione dell’inciso «e gli interdetti per infermità di mente» e la sostituzione dell’attuale n. 2 con il seguente: «rispetto al beneficiario dell’amministrazione di sostegno riguardo agli atti riservati alla rappresentanza esclusiva dell’amministratore, e per il tempo per cui si protrae la rappresentanza esclusiva»

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