skip to Main Content

Telemarketing: opt in-opt out, ma quali tutele per i consumatori?

di Michele Contartese   Telemarketing: opt in-opt out, ma quali tutele per i consumatori? Dal 1° febbraio è attivo un nuovo servizio a tutela dei consumatori attraverso il quale gli utenti delle linee telefoniche con la sola iscrizione gratuita al “Registro pubblico delle opposizioni”, o Registro anti chiamate, istituito dal D.P.R. 178/2010, potranno finalmente evitare di ricevere telefonate promozionali da parte degli operatori di settore. L’iscrizione a tale registro, gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni e dal Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, può essere fatta gratuitamente attraverso le cinque modalità previste dal sistema, quali: webform, fax, e-mail, telefono o raccomandata. Tale decreto prevede anche che le società di telemarketing, prima di avviare qualsiasi operazione commerciale, debbano obbligatoriamente registrarsi al servizio e comunicare la lista dei numeri che intendono contattare, dal quale saranno escluse le utenze presenti nel registro, pena pesanti sanzioni economiche ( che vanno dai 30.000 ai 300.000 €) Oltre a tali disposizioni, alcune imprese della filiera delle Telecomunicazioni, riunite in Assotelecomunicazioni (Asstel), quali: Telecom Italia, Vodafone, Wind,, Colt, Brennercom, Tiscali, Welcome, Sky Telecare ed altre, hanno siglato il codice di autoregolamentazione per il telemarketing (il cui nome completo è “Norme per la regolamentazione del trattamento dei dati dagli elenchi abbonati per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali mediante l’impiego del telefono”) Tale codice va a completare la disciplina innovata totalmente dal decreto 178/2010, il quale ha sancito il passaggio da un sistema di opt-in ad un sistema di opt-out. Innanzitutto, chiariamo cosa è cambiato con tale passaggio: con il principio dell’opt-in era necessario l’esplicito consenso del cliente per permettere agli operatori commerciali di poter essere chiamati telefonicamente, mentre ora con l’utilizzo del regime dell’opt-out sono contattabili tutti gli abbonati, salvo quelli che decidono di iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni. Così, come avviene nella maggioranza dei paesi europei. Il Codice, inoltre, prevede che siano utilizzabili dagli operatori commerciali solo i numeri telefonici non presenti negli elenchi degli abbonati iscritti al “Registro”, e per tali utenti, comunque, sono stabilite le fasce orarie ed i giorni in cui è vietato il contatto, ossia le domeniche e i festivi e tutti i giorni dalle 21.30 alle 9.00, i sabato prima delle 10 e dopo le 19.00. E’, altresì, stabilito un periodo di “rispetto” durante il quale non è possibile contattare nuovamente il medesimo utente, pari ad un mese. Vengono, poi, imposti obbligatoriamente stringenti elementi informativi da fornire prima della conversazione telefonica, quali: l’identificazione univoca della persona che effettua il contatto e per conto di quale operatore; lo scopo commerciale o promozionale del contatto, il ruolo della società che chiama, la precisazione che i dati personali sono stati estratti dall’elenco abbonati, le modalità per l’eventuale iscrizione al Registro delle opposizioni; l’esistenza del Codice o del sito web dove trovare gli ulteriori dettagli. Tale innovazione trova il parere favorevole del presidente di Asstel, Stefano Parisi, in quanto, a suo avviso, attraverso il sistema di opt-out si impedisce che tutte le famiglie neghino il consenso al telemarketing andando così a tutelare anche il settore dei call center dove lavorano diverse migliaia di persone. Tuttavia Adusbef e Federconsumatori sono contrari a tale Regolamento in quanto l’adozione di un sistema opt-out rispetto ad un sistema opt-in e l’assenza di un adeguato periodo transitorio, potrebbero generare un peggioramento della situazione delle chiamate pubblicitarie nella vita delle famiglie italiane, infatti così sostengono: “prima il telemarketing era ammesso solo laddove vi fosse un consenso esplicito, da oggi, invece, sarà ammesso per tutti”. Altre perplessità sono destate dall’articolo 2 del Decreto, secondo il quale le aziende potranno effettuare il contatto con gli utenti qualora i dati raccolti non siano stati recuperati dagli elenchi degli abbonati ma da altre fonti. Fonti che non sono poi così difficili da trovare. Altre perplessità sorgono in merito alla mancata considerazione di altri mezzi pubblicitari quali cartoline, forum on line ed e-mail che sono ugualmente invasivi della vita quotidiana dei consumatori. Altro dubbio sussiste sull’eterno problema controllo-controllori-controllati, in quanto la fondazione Ugo Bordoni è fondata dai big della telefonia del paese, cioè gli stessi che hanno in mano i contatti.

Back To Top