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Cambia la normativa privacy sul consenso al trattamento dei dati personali adeguandosi alla Unione Europea

di Davide Mula   La legge n. 166 del 2009, che ha convertito in legge il cd. Decreto Ronchi, contiene una disposizione che andrà a stravolgere l’assetto fino ad oggi delineato dal Codice Privacy, d.lgs. 196 del 2003. L’art. 20-bis della menzionata legge rivoluziona il settore delle comunicazioni elettroniche istituendo il “Registro pubblico delle opposizioni”, un registro in cui tutti i soggetti che non vogliono ricevere mail, telefonate o fax aventi ad oggetto comunicazioni pubblicitarie potranno registrarsi. La previsione stravolge il sistema privacy italiano finora consolidatosi e che si fondava sul consenso preventivo dell’interessato, cd. sistema opt-in. La normativa comunitaria in tema di trattamento dei dati personali prevede tre differenti sistemi di acquisizione del consenso: Opt-in: sono legittime solo le comunicazione preventivamente autorizzate dal destinatario. Opt-out: sono legittime tutte le comunicazioni preventivamente autorizzate e quelle in cui si richiede il consenso ad inviarne di ulteriori. Soft opt-out: sono legittime solo le comunicazioni preventivamente autorizzate e quelle inviate ad un contatto già acquisito nel corso di precedenti relazioni commerciali per pubblicizzare altri prodotti o servizi “analoghi” a quelli già offerti. L’Italia si era fino ad oggi contraddistinta per l’adozione del sistema più garantista per la sfera privata dei soggetti, ma da più parti erano giunte richieste volte ad una maggiore libertà per gli operatori commerciali di agire sui dati dei consumatori. Gli operatori del direct marketing, in particolare, avevano evidenziato come questo settore di mercato fosse nel nostro Paese meno sviluppato rispetto agli altri Paesi che avevano adottato il sistema di acquisizione del consenso successivo alla prima comunicazione. Già in passato si era discusso circa la possibilità di estendere l’art. 58, comma 2, del Codice del Consumo, d.lgs. 206 del 2005, avente ad oggetto i limiti all’impiego di alcune tecniche di comunicazione a distanza in quanto in esso si ammetteva l’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza diverse da telefono, fax, mail e sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, qualora consentissero una comunicazione individuale, salvo l’espresso diniego del consumatore. Era stato osservato a riguardo come si trattasse di due consensi aventi natura diversa, per il semplice fatto che tutelano interessi diversi (quello alla riservatezza da un lato, e quello alla correttezza del comportamento del professionista dall’altro) e che diverse sono le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme, come evidentemente dimostrato dall’art. 62 del Codice del Consumo, che espressamente prevede l’obbligo di trasmissione al Garante Privacy del verbale ispettivo redatto dagli organi competenti a rilevare le violazioni dei diritti dei consumatori, affinché il Garante stesso possa irrogare le diverse sanzioni prescritte dal Codice Privacy. In tal senso si era espresso anche il Garante nei provvedimenti del 20 dicembre 2006 e del 4 ottobre 2007. Alla luce della riforma qui in commento, andrà rimessa in discussione la natura del consenso al trattamento dei dati previsto nel Codice Privacy rispetto a quello di cui al Codice del Consumo. Difatti, per quanto la normativa italiana prevedesse un sistema di forte garanzia della privacy tale impostazione risulta, indubbiamente, ridimensionata, in alcuni punti frustrata, rispetto alla sua dimensione originaria. Il registro in cui si iscriverà il proprio numero di utenza sarà istituito con decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ma non il Garante per la tutela dei dati personali. Il legislatore vuole, in tal guisa, superare il regime di utilizzabilità dei soli database costituiti sulla base degli elenchi telefonici anteriori al 1° agosto 2005 e rendere, di fatto, più eque le condizioni di concorrenza tra gli operatori di direct marketing, nonché adeguare la normativa italiana alla disciplina privacy europea. Allo stato attuale, infatti, è consentito il ricorso agli elenchi telefonici, in generale quelli pubblici, solo nei casi di esonero di cui all’art. 24 del Codice Privacy, ossia per le comunicazioni istituzionali, per le comunicazioni aventi ad oggetto propaganda elettorale in periodo di elezioni e, infine, per le comunicazioni delle Associazioni ONLUS volte a richiedere contributi economici. La riforma consentirà agli operatori direct marketing che operano in altri Stati Membri di poter più facilmente insediarsi e lavorare nel nostro territorio, con prospettive di aumento dei posti di lavoro. A tale opportunità si contrappone, tuttavia, un incremento dell’invasività delle comunicazioni commerciali nella sfera dei privati che dovranno attivarsi personalmente per far cessare le turbative alla loro privacy. Questo anche in considerazione del fatto che possono essere contattati a fini promozionali anche coloro che a suo tempo avevano manifestato la volontà di non ricevere più pubblicità telefonica, provocando in questo modo ulteriori fastidi a chi già si era espresso sull’utilizzo dei propri dati per fini di telemarketing. Il registro verrà gestito da un ente ancora da individuare e sarà istituito entro sei mesi, si prevede per l’inizio di giugno 2010; fino ad allora resta fermo l’obbligo di utilizzare solo i database formati con i vecchi elenchi telefonici pubblici. In sintesi, dal momento in cui l’elenco prenderà forma sarà possibile contattare i consumatori: a) se l’interessato ha espresso il proprio consenso; b) se ricorrono le cause di esonero di cui all’art. 24 del Codice Privacy; c) se il consumatore ha prestato il suo consenso e non è iscritto nel registro delle opposizioni, con tutte le modalità tra cui anche fax, mail, telefono e sistemi di chiamata automatizzati; d) se il consumatore non ha prestato il suo consenso, ma non è iscritto nel registro delle opposizioni, solo con modalità diverse da fax, mail, telefono e sistemi di chiamata automatizzati.

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