skip to Main Content

Regolamento Agcom, la sentenza della Corte Costituzionale: ordinanze del Tar inammissibili

“L’ordinanza nel suo insieme non chiarisce sufficientemente se intende ottenere una pronuncia ablativa o una pronuncia additivo-manipolativa e, per costante giurisprudenza di questa Corte, ciò preclude l’esame nel merito della questione determinandone l’inammissibilità”. È quanto si legge in una attesa sentenza della Corte Costituzionale, chiamata dal Tar del Lazio a pronunciarsi sulla legittimità del quadro normativo in forza del quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato il regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica entrato in vigore il 31 marzo 2014. “Le questioni sollevate dal Tar, con le due ordinanze indicate in epigrafe – si legge nella sentenza nella quale si considerano sovrapponibili i due pronunciamenti – sono inammissibili, in quanto entrambe presentano molteplici profili di contraddittorietà, ambiguità e oscurità nella formulazione della motivazione e del petitum“. La contraddittorietà evidenziata dalla Consulta è tra la parte di ricostruzione in fatto e in diritto delle ordinanze e i quesiti che vengono posti alla Corte; se nella parte motiva delle ordinanze si evidenzia e si sostiene infatti come l’Autorità abbia correttamente interpretato il quadro normativo primario a fondamento del suo potere regolamentare, dall’altra parte, nel dispositivo, nel formulare i quesiti il giudice amministrativo evidenzia delle problematiche che in realtà contrasterebbero con la ricostruzione precedentemente svolta. La pronuncia della Corte Costituzionale di fatto non accoglie le posizioni dei ricorrenti, ma non chiarisce al contempo neanche la piena legittimità costituzionale delle norme di rango primario sulle quali si fonda il potere dell’Agcom. L’unica soluzione al momento plausibile sembra a questo punto quella dell’intervento chiarificatore del Parlamento. Un esito che era stato sostanzialmente previsto durante i lavori del convegno Diritto d’autore e libertà di espressione sul web davanti alla Corte costituzionale, ospitato dall’Università Bocconi lo scorso 12 ottobre. In quell’occasione, il Prof. Alberto Gambino, Presidente dell’Accademia Italiana del Codice di Internet, auspicando che il conflitto “esca dalle aule giudiziarie e sia affrontato dal Parlamento”, aveva affermato: “Vorrei che non sfuggisse che il tema è più ampio di questa vicenda che è stata trascinata malamente davanti alla Corte Costituzionale. Condivido, in definitiva, il pronostico che si arriverà ad una dichiarazione di inammissibilità, ma non penso che ciò chiuda il tema. Rimarrebbe, infatti, una contraddizione all’interno dell’architettura dello Stato e del bilanciamento dei poteri in quanto mentre l’Agcom cercava con il lanternino i riferimenti normativi alla sua competenza il Parlamento restava silente, con l’effetto che i giudici amministrativi, pur con i limiti detti, hanno rimesso la questione di fronte alla Corte costituzionale. La riflessione allora deve proseguire per arrivare ad avere una disposizione di legge che dica espressamente che l’Agcom è il soggetto che non solo vigila ma ha anche poteri di tutela con riferimento alle opere protette online e, soprattutto, marchi il confine tra i poteri dell’autorità amministrativa e quella giudiziaria. Io vorrei davvero che si porti all’attenzione del legislatore questa esigenza assieme a quella, ancora più generale, di inserire nella Carta costituzionale una sezione dedicata alle autorità amministrative indipendenti e ai loro compiti”.

Consulta la sentenza

Back To Top