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Internet aperto o eccessi proprietari? Brevi note a margine della recente giurisprudenza inglese e scozzese in tema di linking e comunicazione al pubblico

Internet aperto o eccessi proprietari?
Brevi note a margine della recente giurisprudenza inglese e scozzese in tema di linking e comunicazione al pubblico

di

Guido Noto La Diega*

 

La pratica del linking, consistente nel pubblicare collegamenti ipertestuali (‘link’) che reindirizzano gli utenti dell’internet verso siti terzi, è ormai divenuta un tema classico del diritto d’autore. E’ trascorso ormai quasi un decennio dal leading case Svensson, una vera pietra miliare nell’affermazione dell’importanza costituzionale di un internet aperto. Come è noto, uno dei diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore è il diritto alla comunicazione ai
sensi della Direttiva ‘Infosoc’. Mentre è di norma difficilmente contestabile che il linking costituisca un atto di comunicazione di un’opera dell’ingegno, risulta normalmente piu’ problematico accertare se detta comunicazione sia
rivolta al pubblico e, in particolare, a un pubblico ‘nuovo’. Per pubblico nuovo si intende “un pubblico che i titolari del diritto d’autore non abbiano considerato, al momento in cui abbiano autorizzato la comunicazione iniziale al pubblico”. Ne seguì in Svensson che la pubblicazione di link che consentono di accedere ad opere dell’ingegno liberamente accessibili online non costituiscono una violazione del diritto d’autore. Questo bilanciamento fra le ragioni proprietarie e le libertà dell’internet svolse un ruole chiave nel mantenere un internet ‘aperto’, nonostante le crescenti pressioni alla sua centralizzazione e ‘chiusura.’ Più praticamente, come notato dall’Avvocato Generale Wathelet in GS Media, “la messa a disposizione dei collegamenti ipertestuali da parte degli internauti è al contempo sistematica e necessaria per l’attuale architettura di Internet”. Considerato che a causa della convergenza fra pandemia e ‘Internet delle Cose’ le nostre vite si svolgono ormai in large parte online, questi sviluppi dovrebbero essere al centro del dibattito giuridico e pubblico.

 

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*Professore Associato di Diritto della Proprietà Intellettuale e della Privacy, Università di Stirling; Componente dell’Expert Group on AI and Data in Education, Commissione Europea; Direttore, Scottish Law and Innovation Network (SCOTLIN); Fellow, Centro Nexa su Internet & Società

 

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