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Ballando con i format: brevi considerazioni sulla ordinanza cautelare del Trib. Roma, sez. IP, 26.9.2011

di Eugenio Prosperetti La sezione specializzata proprietà intellettuale del Tribunale di Roma è intervenuta, nello scorso mese di settembre, con una ordinanza cautelare in materia di format televisivi, la quale sembra indicare una nuova direzione della tutela di queste particolari tipologie creative e paracreative che nella prassi ricomprendono qualsiasi “contenitore” giuridico, negoziale e/o autoriale, idoneo a racchiudere gli elementi necessari a guidare il processo di produzione di un programma televisivo. L’occasione è fornita da una accesa contrapposizione tra due programmi appartenenti al genere del “talent show” particolarmente fecondo in questo periodo. Gli autori del rodato “Ballando con le Stelle” (attuazione italiana del format “Strictly come dancing” della BBC), una gara di ballo tra personaggi famosi (i c.d. “VIP”) in onda sulla RAI chiedono un provvedimento cautelare avverso il programma “Baila” (attuazione italiana del format “Bailando por un sueno”). Tale ultimo programma prevede, in sintesi, una gara tra personaggi non noti (i c.d. “NIP” – Not Important Persons come riferisce l’ordinanza) con la differenza che, mentre nel primo programma si vince la gara, nel secondo si balla per la realizzazione di un “sogno”, un particolare desiderio dei partecipanti. L’ordinanza giudica minimali ed insufficienti gli elementi di caratterizzazione dell’una trasmissione rispetto all’altra. Questa volta,il tema centrale della questione non è, tuttavia, inerente alle tecniche utilizzabili per rendere un format televisivo distintivo rispetto ad altro similare: in casi passati, anche programmi televisivi praticamente identici sono stati ritenuti ammissibili, con modifiche di dettaglio per la intrinseca inidoneità del “format” ad essere qualificato opera dell’ingegno. La particolarità della decisione che si annota risiede, allora, nel fatto che essa esprime un passo avanti dell’analisi giurisprudenziale sul format televisivo: l’ordinanza sembra infatti riconoscere diretta tutela ad un format, proprio in quanto “opera”, con un esplicito richiamo all’ambito di protezione di cui agli articoli 1 e 2 LdA. La generalità delle pronunce giurisprudenziali sinora rese sull’argomento, pur individuando come possibile la tutela tramite l’art. 2598 c.c. sotto il profilo della concorrenza sleale parassitaria per contrastare un programma televisivo derivato da un format senza apprezzabili differenze, ha sempre subordinato l’esperibilità di tale tutela alla condizione che il format originario fosse riconducibile nella categoria delle “opere dell’ingegno” [1]; tale condizione, in concreto, è stata raramente verificata dai giudicanti e mai sono state registrate pronunce che riconducessero format relativi a uno spettacolo televisivo caratterizzato da meccanismi competitivi, nella categoria delle opere dell’ingegno [2]. In questo senso, si comprende la particolarità dell’ordinanza in commento, la quale descrive un percorso possibile per ricondurre un format, di marca decisamente commerciale, nell’ambito della tutela. L’approccio seguito dal Tribunale di Roma nell’ordinanza che si annota è diverso ed innova anche rispetto al generale dibattito dottrinale sul format [3]. Al giudicante non sfugge che il format “Ballando” nasce nell’ambito di attività di impresa e per esigenze dell’impresa: su questa implicita premessa pare fondato il ragionamento sul particolare tipo di “creatività” del format, dove si pone in evidenza “il rilievo attribuito all’elemento soggettivo”: un format quale “Ballando con le stelle”, in sostanza, trae la sua forza dalla circolazione dell’opera come oggettivo frutto dell’attività di impresa nell’ambito di contratti di licenza; si può dire che qualora “Ballando con le stelle” fosse un format solo su carta, ancora in cerca di una produzione, esso non avrebbe ancora una piena qualifica di opera creativa ed originale. La forza distintiva del format RAI deriva dunque dall’investimento produttivo della BBC, della produzione Ballandi e della stessa RAI, nonché dal lavoro autoriale sulle singole puntate che, indirettamente, valorizza il “format”, conferendo allo stesso – pur opera atipica – una qualità creativa che altrimenti non avrebbe. Ed infatti l’ordinanza non tarda a parlare di “gradiente di creatività ancorché modesto” a proposito di entrambi i format a confronto definendo i parametri utilizzati nel contesto di un “abbassamento dello standard di creatività”. In sostanza, Ballando con le stelle, in virtù del consolidato avviamento, ha acquisito forza distintiva sufficiente rispetto ad altre gare di ballo e deve essere perciò tutelata. Non si tratta perciò ancora di conferire piena tutela ad un format che non abbia trovato la strada verso la produzione: la avvenuta produzione di un programma continua a prevalere rispetto al solo formato, fermo restando che il formato può ben essere definito come opera intellettuale complessa e così incorporare opere suscettibili di autonoma tutela o godere di tutela per via negoziale (ma inter partes). Il passo avanti compiuto grazie alla ordinanza del 26 settembre sembra dunque coincidere con la possibilità di riconoscere tutela ad un format, ancorché non dotato di elementi particolarmente distintivi, per il fatto di essere stato prodotto e sviluppato attraverso investimenti che lo rendono riconoscibile [4]. Il criterio richiama quello sui generis attraverso cui viene conferita tutela alle banche dati e rappresenta una interessante linea di ragionamento, nel senso, cui si accennava sopra, dell’individuazione di criteri di tutela legati all’impresa e al mercato ed operanti con meccanismi, in parte autonomi, rispetto alla tradizionale tutela autoriale, basata sul solo atto di creazione. Note [1] Cfr. per una ricognizione della giurisprudenza italiana e straniera sul punto sia consentita la citazione di PROSPERETTI E., TOZZI F., VISCO COMANDINI V., I format televisivi tra acquisto di know-how e tutela della proprietà intellettuale, in Riv. Dir. Inf., 2007, 1,1; [2] Cfr. Tribunale di Roma 27/1/2000 Artespettacolo s.a.s. e Rti s.p.a, in Riv. Dir. Aut., 2000, 545 ss.; recentemente Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2010, n. 3817; [3] Cfr. F. TOZZI, Il Format Televisivo – prospettive di tutela giuridica, in Nuova Giur. Civ. Comm., XIX, 2003, pp. 429 ss.; GRANDINETTI O., La tutelabilità erga omnes dei formati radiotelevisivi, in Riv. Dir. Aut., 2000, 30 ss [4] Il ragionamento, se pure fondato su premesse diverse, arriva a conclusioni simili a quello fondante l’elaborazione tedesca in materia di format, la cui base si trova nel caso BGH, GRUR 2003, S. 876, 877. Kinderquatsch mit Michael (conforme BGH NJW 1981, 2055, 2056 – Quizmaster). In Germania infatti il format viene definito attraverso gli elementi che rendono gli episodi trasmessi riconoscibili per gli spettatori.

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