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La disciplina dei diritti audiovisivi sportivi

Diritti Sportivi

di Andrea Stazi

Diritti sportivi1. La disciplina del decreto legislativo n. 9/2008. Fino al 1998, la gestione dei proventi derivanti dallo sfruttamento degli spettacoli sportivi era interamente affidata ad atti di autonomia privata, sia di singoli soggetti sia di enti esponenziali degli stessi. Un ruolo importante era svolto ex post dalla giurisprudenza, che interveniva ad assegnare la titolarità dei diritti di sfruttamento esclusivo o a concedere (o negare) uno ius arcendi a favore degli organizzatori dell’evento. Gli istituti giuridici erano i più vari, dal diritto d’autore alla concorrenza sleale, alla tutela dell’azienda e della sua attività produttiva, al divieto di accesso a luoghi privati invito domino. Sul finire del secolo, la disciplina è mutata sotto la spinta dell’accresciuta rilevanza dello spettacolo sportivo nei palinsesti televisivi, che ha comportato una lievitazione dei costi e la configurazione dell’evento sportivo come contenuto scarso oggetto di dinamiche concorrenziali e di esclusività. Il risultato di tale inquadramento concorrenziale è consistito nel nostro Paese in una indagine conoscitiva dell’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (Agcm), che ha condotto alla emanazione della legge 29 marzo 1999, n, 78. Questa legge ha attribuito alle società calcistiche iscritte ai campionati di serie A e B un diritto di esclusiva sullo sfruttamento televisivo dello spettacolo sportivo, fissando un limite del sessanta per cento per l’acquisizione dei complessivi diritti da parte di terzi. D’altronde, tale normativa ha prodotto una preminente allocazione delle risorse verso le società sportive più grandi, che è stata da più parti contestata sulla base della considerazione secondo cui, ai fini della competizione agonistica anche i soggetti minori sono essenziali, poiché senza di essi la competizione non potrebbe tenersi. In tale scenario, da ultimo il legislatore è intervenuto a disciplinare, con la legge delega n. 106/2007 e quindi con il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, i diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati, alle coppe ed ai tornei professionistici a squadre. In particolare, il Decreto appresta forme di tutela di portata assai ampia a favore dell’organizzatore della competizione (inteso quale ente collettivo delegato dal CONI) e, limitatamente, a favore dell’organizzatore dell’evento (inteso quale soggetto/società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell’organizzazione di ciascuna gara); ciò, prevedendo l’applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, in particolare di quelle relative alla tutela dei diritti connessi, in quanto compatibili (d.lgs. n. 9/2008, art. 28). Con riferimento alla titolarità dei diritti, il Decreto – riconducendo al riguardo il nostro Paese nell’alveo degli orientamenti prevalenti a livello comunitario – si basa sul principio di contitolarità dei diritti audiovisivi (come individuati dalla lettera o) dell’art. 2) tra l’organizzatore della competizione (ad esempio la Lega Calcio) e gli organizzatori degli eventi (ad esempio le squadre), contitolari dei diritti audiovisivi. I diritti esclusivi audiovisivi sugli eventi sportivi risultano essenzialmente i seguenti: a) fissazione e riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente; b) comunicazione al pubblico di riprese, fissazioni e riproduzioni; c) distribuzione, noleggio e prestito  dell’originale e delle copie di riprese, fissazioni o riproduzioni; d) elaborazione o riproduzione,anche parziali, delle emissioni per nuove trasmissioni o per nuove fissazioni; e) utilizzazioni pubblicitarie e promozionali; f) conservazione in archivio. La titolarità del diritto di archivio su ciascun evento, che nasce allo scadere dell’ottavo giorno successivo alla conclusione dell’evento, spetta in esclusiva all’organizzatore (squadra ospitante), mentre la squadra ospite esercita il diritto di archivio a condizioni di reciprocità. La proprietà delle riprese, anche in deroga alla legge sul diritto d’autore, spetta all’organizzatore dell’evento. L’esercizio dei diritti audiovisivi sportivi è attribuito solo all’organizzatore, con l’unica eccezione, oltre ai diritti di archivio, di alcuni diritti di natura secondaria (art. 7, comma 3) e di quelli esercitabili sui canali tematici ufficiali (art. 4, comma 3) da parte delle società sportive. Il diritto di cronaca viene identificato come “resoconti di attualità” (art. 5, comma 3), di durata complessiva di otto minuti per giornata (composta, ad esempio, da sabato e domenica), di cui non più di quattro minuti per giorno solare (il sabato o la domenica) e non più di tre minuti per singolo evento. Quale “resoconto”, ossia racconto di un fatto già passato, la cronaca va esercitata solo in differita e per un periodo in cui la notizia può considerarsi ancora di “attualità” (quarantotto ore); ciò salvo in radio, dove la cronaca può essere anche in diretta: art. 5, comma 4). Con la contitolarità (art. 3) si supera il concetto di “intesa” in sé restrittiva della concorrenza, in quanto, attraverso l’accordo di più imprese economiche, le società sportive, si crea un monopolio di fatto nella vendita dei diritti in capo ad un solo soggetto. Al fine tuttavia di correggere gli eventuali effetti distorsivi che la concentrazione dei diritti in capo ad un solo soggetto (la Lega), ai sensi dell’art 4, comma 1, avrebbe potuto generare (specie nel mercato a valle della trasmissione televisiva), il legislatore ha adottato tutta una serie di criteri correttivi che la Commissione europea ha già applicato nei casi UEFA (2003), Bundesliga (2004) e Premier League (2006), in quanto ritenuti dalla stessa Commissione idonei ad eliminare le restrizioni verticali. In particolare, l’organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare, in conformità ai principi e alle disposizioni del Decreto, linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole sull’offerta e sull’assegnazione dei medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal Decreto, in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e l’Agcm verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del Decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse (art. 6). In base al Decreto, dunque, la commercializzazione deve avvenire attraverso una procedura amministrata, che prevede ampia libertà per l’organizzatore della competizione, specie nella pacchettizzazione dei diritti, ma sotto il vigile controllo dell’Agcom e dell’Agcm (a partire dalla predisposizione delle linee guida). Specifiche misure di favore sono previste per le piattaforme emergenti (vendita per singola piattaforma e in forma non esclusiva: art. 14) e per la piattaforma radiofonica (art. 15), mentre per il mercato internazionale le regole di vendita sono meno vincolanti (art. 16). Le regole di offerta sulle piattaforme tradizionali sono in sostanza le seguenti: a) il venditore deve mettere in condizione tutti gli operatori di acquistare i diritti (art. 7, comma 1): di qui, la previsione di procedure competitive ai fini di non discriminazione, equità e trasparenza; b) il venditore non può cedere tutti gli eventi della competizione ad un solo operatore di una sola piattaforma trasmissiva (art. 8) L’opzione scelta è quella di mettere in concorrenza più piattaforme distributive, per cui occorre fare applicazione della regola “No single buyer” su tutti i pacchetti messi in vendita (art. 9, comma 4), e procedere alla formazione di pacchetti equilibrati in modo che tutti contengano eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti. Peraltro, è possibile vendere tutti i diritti ad un intermediario indipendente, ma attraverso una procedura competitiva molto rigida (art. 7, comma 4). Le procedure competitive possono essere evitate solo nel caso in cui l’organizzatore della competizione decida di produrre e distribuire direttamente le immagini delle partite attraverso un proprio canale televisivo (art.13). Nell’ambito della procedura amministrata, sono affidati all’Agcom i compiti relativi al regolamento sul diritto di cronaca e alla relativa vigilanza (art. 5), alle deroghe al divieto di sublicenza (art 19, comma 1), alla individuazione delle piattaforme emergenti (art. 14, comma 1), alla vigilanza sull’accesso alle immagini e sul relativo tariffario (art. 4, comma 7); all’Agcm la disciplina della vendita all’intermediario indipendente (art. 7, comma 4) e la verifica relativa al prezzo minimo di vendita (art. 8, comma 4); ad entrambe le Autorità,  la valutazione delle linee guida (art. 6) e delle modalità di pacchettizzazione da parte dell’intermediario indipendente (art. 7, comma 6). La produzione audiovisiva dell’evento spetta all’organizzatore dell’evento medesimo il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. L’organizzatore della competizione coordina le produzioni audiovisive determinando nelle linee guida le modalità di produzione e gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali l’organizzatore dell’evento deve attenersi. Infine, per quanto concerne il coordinamento della nuova disciplina del d.lgs. 9/08 con quella generale sul diritto d’autore, l’art. 28 del Decreto introduce nella legge 633/1941 un art. 78-quater secondo cui: «Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106 e relativi decreti legislativi attuati si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili». Secondo la dottrina che più di recente, ma prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 9/08, si era occupata del trattamento da riservare a quelli che oggi si chiamano diritti audiovisivi sportivi, un fondamentale ostacolo alla estensione a tali diritti della tutela d’autore è rappresentato dalla perdurante operatività, in seno al sistema, del principio del numero chiuso dei diritti su beni immateriali: pertanto, solo un’espressa disposizione del legislatore avrebbe potuto eventualmente rimuovere l’impedimento, e ciò pur nel condiviso presupposto che l’evento sportivo non fosse in alcun modo assimilabile ad un’opera dell’ingegno. Questa posizione appare più moderata di quella di altri, secondo la quale la presenza di un rilevante investimento economico, in combinato disposto con la disciplina delle varie ipotesi di diritti connessi già presenti nella lda, giustificherebbe l’attribuzione della privativa all’organizzatore dell’evento sportivo (esito che, riguardo al caso di specie, sarebbe scaturito dall’art. 2 della l. 78/99). Così, d’altronde, l’unico limite resterebbe quello del rispetto della riserva di legge, con il conseguente accantonamento di ogni vincolo di tipo sistematico tra le fattispecie. Con i diritti audiovisivi sportivi legittimati come esclusive dall’art. 78-quater, secondo alcuni, accade esattamente ciò, ossia che il fondamento giustificativo dell’attribuzione dell’esclusiva all’organizzatore della competizione sia rintracciabile solo all’interno della disciplina istitutiva dell’esclusiva medesima (ad esempio, nella creazione di un mercato efficiente attraverso il ricorso al sistema della vendita congiunta dei diritti). Nel medesimo senso, si giunge a rilevare che la tutela degli organizzatori di eventi sportivi era in larga misura già accordata dalle prassi contrattuali e dalla giurisprudenza, non attraverso l’inquadramento nel diritto d’autore bensì trovando rimedio in istituti flessibili e generali quali la concorrenza sleale o la titolarità sui risultati dell’attività produttiva.2. I diritti audiovisivi sportivi fra libertà d’iniziativa economica e diritto all’informazione. Gli eventi sportivi, d’altronde, danno luogo ad un insieme di interessi contrastanti in capo a diversi soggetti. In particolare, da un lato, l’organizzatore ha interesse al riconoscimento di un pieno diritto di disposizione sull’evento sportivo anche con riguardo ad una sua utilizzazione per le trasmissioni audiovisive. Gli operatori della comunicazione, dall’altro, hanno interesse a poter accedere liberamente all’evento per assicurarne la conoscibilità al pubblico, ma naturalmente altresì, anch’essi, a sfruttare economicamente l’evento nelle proprie trasmissioni. A quest’ultimo riguardo, è evidente che ogni ampliamento delle facoltà connesse al diritto all’informazione comporta una restrizione delle potenzialità economiche derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi sull’evento. Sul tema, la giurisprudenza risulta ancora frammentaria, e non è ancora giunta all’individuazione di un punto di equilibrio certo fra i suddetti rispettivi interessi allo sfruttamento economico ed all’informazione sull’evento. Ad esempio, in un caso (Corte di Giustizia CE, sez. IV, 13 marzo 2008, in Archivio Juris Data, Milano, Giuffrè, 2009), si è sostenuto che l’inserimento di una determinata manifestazione (nella specie la fase finale della Coppa del mondo di calcio) nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza, per i quali è prevista la trasmissione in chiaro ovvero in canali liberamente accessibili, comporti una lesione dei diritti di sfruttamento televisivo dell’evento e sia fonte di considerevoli danni economici. In un altro caso (Pretura di Roma, ordinanza 10 dicembre 1992, in AIDA, 1994, p. 312), si è altresì sostenuto che l’organizzatore ha il diritto di porre qualsiasi limitazione sia all’accesso nel luogo in cui si svolge la competizione sia alla ripresa delle immagini dell’evento, in quanto il diritto di cronaca deve ritenersi limitato alla notizia al pubblico esclusivamente dei risultati al termine delle gare. 3. Gli eventi sportivi di particolare rilevanza. Con riferimento alle manifestazioni sportive, si delineano diverse modalità di atteggiarsi del diritto all’informazione a seconda che la singola manifestazione assuma i caratteri dell’evento ordinario o, invece, si caratterizzi per essere un evento qualificato che, per il massiccio impegno organizzativo e lo spiccato interesse suscitato, possa definirsi evento di particolare rilevanza. Riguardo a quest’ultimo, si riconosce al pubblico una particolare garanzia d’informazione che comporta un vincolo al libero esercizio dei diritti di sfruttamento economico propri dell’organizzatore. Il riconoscimento dei diritti d’informazione sugli eventi sportivi di particolare rilevanza rappresenta, così, “un vincolo di utilizzo per gli organizzatori” che comprime l’autonomia dei titolari nella cessione dei diritti televisivi. In relazione a specifici eventi, poi, il diritto del pubblico all’informazione si traduce persino nel diritto di visione di tali eventi in chiaro, ovvero su canali liberamente accessibili. Dal punto di vista qualitativo, le manifestazioni possono definirsi eventi di particolare rilevanza allorché abbiano un contenuto che le faccia porre come momenti rituali importanti per una collettività territoriale significativa. Dal punto di vista quantitativo, la peculiarità dell’evento di particolare rilevanza consiste in un notevole impegno economico ed organizzativo. In altri termini, gli eventi di particolare rilevanza si caratterizzano per un elevato grado di insostituibilità e per una spiccata connotazione di “valore”, economico e culturale. In questa direzione si pone l’Agcom, che definisce l’evento di particolare rilevanza per la società utilizzando i parametri della risonanza speciale e generalizzata e della particolare importanza culturale. A livello comunitario, tuttavia, tali eventi vengono identificati in relazione al loro valore di elementi costitutivi dell’identità nazionale. Quest’ultima accezione di evento di particolare rilevanza compare in diverse disposizioni normative che si occupano, direttamente o indirettamente, di cessione dei diritti televisivi. La direttiva 89/552/CE, c.d. «Televisione senza frontiere», all’art. 3 (come modificato dalla direttiva 97/36/CE), ha previsto che ciascuno Stato membro possa «prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili». Ciò, facendo chiaramente intendere quanto sia avvertita a livello comunitario l’esigenza di garantire il diritto all’informazione – in particolare tramite canali liberamente accessibili ovvero in chiaro – relativamente agli eventi sportivi di spiccato interesse nazionale (cfr. anche i considerando 18 e 21 della direttiva 97/36/CE). Anche la direttiva 2007/65/CE, c.d. direttiva sui servizi di media audiovisivi (che ha modificato la 89/552/CE ed è in via di recepimento nel nostro Paese attraverso un decreto legislativo il cui schema è stato approvato dal CdM il 17 dicembre u.s.) parla di «eventi di grande interesse pubblico», in un’accezione corrispondente a quella di eventi di particolare rilevanza, sottolineando la fondamentale importanza del pluralismo con riguardo al diritto alla loro messa in onda televisiva e disponendo che «gli eventi di particolare rilevanza per la società» non vengano trasmessi in esclusiva «in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili». L’Agcom, già in attuazione della succitata direttiva 97/36/CE, ha elencato gli «eventi di particolare rilevanza per la società» che devono essere trasmessi su canali televisivi liberamente accessibili ovvero in chiaro. Il legislatore italiano si riferisce esplicitamente, nel Testo Unico della radiotelevisione (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177), all’art. 4, comma 1, lettera g), alle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, garantendone la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita. Di recente, poi, l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 9/2008 ha disposto che il regolamento disciplinante il diritto di cronaca debba essere redatto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni «in conformità alle disposizioni derivanti dall’ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177». Sia la normativa comunitaria che quella nazionale, sebbene talora implicitamente, distinguono quindi tra eventi ordinari ed eventi di particolare rilevanza, attribuendo solo a questi ultimi una spiccata tutela con riferimento al diritto all’informazione, che determina una compressione delle possibilità di sfruttamento economico da parte degli organizzatori. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, l’inserimento di uno specifico evento nella lista degli eventi di particolare rilevanza, nella specie successivamente alla negoziazione dei diritti televisivi, produce “la conseguenza di apporre ai diritti detenuti dalla società nuove restrizioni che non esistevano nel momento in cui essa ha acquistato i detti diritti di trasmissione e che rendono più difficile l’esercizio di questi ultimi diritti. … Supponendo che un’emittente televisiva a pagamento stabilita in uno Stato membro … desideri eventualmente fare un’offerta per disporre dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva di cui trattasi, le restrizioni giuridiche che le sono imposte potrebbero farla desistere dall’intento”. Così, la società detentrice dei diritti televisivi “avrebbe meno offerenti potenziali e si troverebbe probabilmente in una situazione commerciale meno vantaggiosa di quella che aveva previsto, e ciò non in ragione di una modifica della sua posizione giuridica, ma unicamente a causa del fatto che essa non sarebbe in grado di trovare l’acquirente che avrebbe potuto sperare di trovare. Essa subirebbe, quindi, le conseguenze economiche indirette dell’atto controverso, mentre la sua situazione giuridica resterebbe invariata” (Corte di Giustizia CE, sez. IV, 13 marzo 2008, cit.). Ad ogni modo, la qualificazione della manifestazione quale evento di particolare rilevanza o quale evento ordinario deve essere compiuta di volta in volta tenendo conto di tutte le possibili variabili: struttura, natura, qualità della manifestazione sportiva, etc. In tal senso, non si esclude che la lista degli eventi di particolare rilevanza per la società stilata dall’Agcom sia suscettibile di applicazione analogica. 4. Il diritto di cronaca ed i «brevi estratti». La normativa nazionale vigente disciplina il diritto di cronaca esclusivamente in relazione agli eventi che si svolgono nell’ambito di campionati, tornei e coppe professionistici cui partecipano più squadre. L’art. 5 del d.lgs. n. 9/2008, al fine di evitare qualsivoglia pregiudizio allo sfruttamento dei diritti audiovisivi in capo agli organizzatori, fa rientrare nel diritto di cronaca, seppur introducendo rigorosi limiti con riguardo alla durata e al tempo della trasmissione, «la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati», nonché «la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell’ambito dei telegiornali» da parte della concessionaria del servizio pubblico e delle altre emittenti televisive nazionali e locali. Il medesimo articolo prevede, altresì, che gli organizzatori, al fine di garantire il diritto di cronaca, debbano mettere a disposizione degli operatori della comunicazione accreditati gli estratti delle immagini salienti o, in mancanza, debbano consentire agli stessi operatori di effettuare le riprese accedendo agli impianti sportivi. In ambito comunitario, poi, la direttiva n. 2007/65/CE, relativamente agli eventi di grande interesse pubblico, trasmessi in esclusiva da una stazione di emittenza di uno Stato membro, prevede che ogni emittente stabilita nella Comunità possa avere accesso al segnale di singola trasmissione per realizzare brevi estratti di cronaca, purché tali estratti siano «utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi di media audiovisivi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media». Peraltro, al di fuori di tali previsioni, sembra opportuno riconoscere il diritto di cronaca, quale significativo aspetto del diritto costituzionalmente garantito all’informazione, con riguardo a tutte le manifestazioni sportive. In questo contesto, è compito della dottrina e della giurisprudenza individuare i suoi limiti onde contemperare gli interessi dell’organizzatore dell’evento (rispettandone il più possibile le prerogative) con quelli degli operatori televisivi e del pubblico. Al riguardo, non sembra rispondente alle esigenze d’informazione del pubblico la mera notizia dei risultati al termine delle gare, in quanto nel diritto di cronaca, quale interesse costituzionalmente tutelato, appare rientrare anche il diritto di trasmettere alcuni momenti della competizione, per alcune discipline sportive anche durante lo svolgimento della stessa. Inoltre, l’organizzatore non ha il diritto di concedere un’esclusiva con riguardo alla cronaca, potendo soltanto porre di volta in volta adeguate limitazioni all’accesso e alla durata. L’utilizzazione libera delle riprese delle manifestazioni sportive, comunque, “dovrebbe essere circoscritta entro i limiti dello scopo di informazione e di attualità con esclusione di ogni uso comportante documentazione”, potendo fornire “la notizia dello spettacolo e non lo spettacolo come notizia” (cfr.: App. Roma, 10 novembre 1980, in Foro it., 1981, I, p. 520; Pret. Roma, 19 maggio 1980, in Dir. aut., 1980, p. 170, con nota di Fabiani, Diritto dell’emittente sulla ripresa televisiva di spettacolo sportivo e libertà dell’informazione; Trib. Firenze, 16 febbraio 2002, in Foro Toscano, 2002, p. 324; Pret. Roma, 26 novembre 1977, in Temi rom., 1977, p. 630; contra: Pret. Roma, ordinanza 10 dicembre 1992, in AIDA, 1994, p. 222, con nota di Sarti, e in Dir. inf., 1993, p. 698, con nota di Chiola, L’accesso allo stadio delle emittenti televisive; Pret. Roma, 3 luglio 1981, in Dir. aut., 1982, p. 280; Cass., 29 luglio 1963 n. 2118, in Foro it., 1963, I, p. 1631; Trib. Roma, 4 dicembre 1959, in Riv. dir. sport., 1960, p. 398; App. Roma, 27 luglio 1960, in Foro it., Rep. 1961, voce Cinematografo, n. 27). Sul punto, nel caso Juventus F.C. S.p.a. e Milan A.C. S.p.a. contro Tim S.p.a., sono stati fissati i principi di riferimento: 1) il diritto d’informazione non ricomprende necessariamente il libero accesso alle fonti di informazione; 2) la ratio del diritto costituzionalmente garantito sta nel diritto all’informazione dell’utente e non in uno sfruttamento commerciale di tipo concorrenziale; 3) va riconosciuto all’ente organizzatore il diritto di stabilire le modalità di accesso strumentale alla diffusione della manifestazione sportiva; 4) il diritto di informazione non può essere utilizzato per giustificare l’utilizzazione dello spettacolo sportivo da parte di soggetti estranei all’organizzazione sportiva e spinto fino ad assicurare la libera diffusione in diretta di estratti significativi della manifestazione e della competizione sportiva, in quanto esso è finalizzato ad informare il pubblico dell’avvenimento, delle modalità del suo svolgimento, del suo esito, ma non può consentire la riproduzione della manifestazione sportiva attraverso riprese filmate ed immagini diffuse durante lo svolgimento della gara (Trib. Roma, ordinanza 31 marzo 2003, in Giur. cost. e civ., 2003, I, p. 1890 ss.).
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