skip to Main Content

Risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto di autore

di Alberto Maria Gambino

1. L’incipiente penalizzazione di comportamenti lesivi dei diritti d’autore, sembra comportare, a differenza dell’evoluzione dell’itinerario giurisprudenziale della tutela aquiliana, una preferenza accordata agli strumenti di tutela pubblicistica – tipicamente rivolti alla protezione di interessi non patrimoniali – tale da precludere sul nascere particolari sforzi definitori di nuovi danni al progetto creativo dell’artista, cui originano i diritti sui beni immateriali .
Ora è noto che, in linea generale, tutela aquiliana e tutela autoriale intrecciano due settori del diritto privato che si radicano in esigenze in parte diverse. Il diritto civile – sfera nella quale si colloca l’atto illecito – regola i rapporti tra i consociati con riferimento alla tutela e alla circolazione giuridica dei diritti soggettivi e, nel caso, alla conseguente responsabilità per lesione degli stessi; il diritto industriale – ambito della proprietà intellettuale e, dunque, del diritto d’autore – comprende la protezione e la circolazione dei diritti sui beni immateriali. Si tratta, perciò, di inquadrare questi ultimi all’interno degli interessi tutelabili attraverso lo strumento della responsabilità civile, valutando, in particolare, una rilevanza risarcitoria di natura non patrimoniale rispetto agli atti che possano pregiudicare le opere dell’ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, secondo i dettami della disciplina autoriale. Il percorso tracciato richiede, in un’ottica sistematica, di provare a definire le parabole evolutive (o involutive?) del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale secondo le due declinazioni della lesione alla sfera personale e della reputazione artistica . Per la responsabilità aquiliana relativa al danno non patrimoniale, che per convenzione definiamo civile, è noto l’orientamento della Suprema Corte, che ritiene come la Costituzione ed i diritti in essa richiamati, in una rinnovata visione precettiva e non più solo programmatica, possano integrare un danno non patrimoniale inteso come danno da lesione di beni giuridici collegati alla persona . Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ., così, non si identifica più come pretium doloris ma evoca una categoria comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente la persona costituzionalmente garantito, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen. La reinterpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza di legittimità, pur nella sedimentazione dei nuovi più cauti orientamenti , apre a scenari inesplorati anche rispetto a nuove soglie di intollerabilità di aggressioni ai beni protetti dal diritto morale d’autore, tali da riflettere le molteplici funzioni svolte dall’istituto, non ultima quella di una protezione della percezione generale del contributo creativo dell’autore. In effetti, anche per il danno non patrimoniale , che per convenzione definiamo autoriale, una recente linea giurisprudenziale recide lo schema della riferibilità alla perpetrazione di un reato, individuando nella lesione all’integrità dell’opera la causa di una probabile percezione distorta da parte degli amanti del genere artistico rispetto alla produzione dell’autore; secondo quest’ottica i beni dell’onore e della reputazione, oggetto della concorrente disciplina penalistica, vengono ex se a cristallizzarsi nella “considerazione favorevole riscossa dall’autore presso il pubblico attraverso la fruizione dell’opera” . Quanto all’entità del risarcimento si tratta di verificare il grado di gravità dell’offesa, ma le stesse prospettive che aprono al riconoscimento diretto del risarcimento del danno non patrimoniale in questa materia ne ampliano la portata, in omogeneità all’accezione ampia di onore e reputazione che, dunque, è intesa come lesione della personalità artistica dell’autore dal sicuro rilievo costituzionale .

 

2. Con riferimento all’interesse sotteso cui la norma dell’illecito presta tutela, si è rilevato dunque come il diritto morale si leghi alla corretta percezione dell’autore attraverso il tratto creativo presente nell’opera , cosicché ne facciano parte i diritti posti a tutela della persona dell’autore nella sua individualità e inviolabilità morale, con le facoltà funzionali alla protezione della personalità dell’autore quale si manifesta nell’opera . Non si tratta di un rigido interesse all’integrità morale soggettiva, ma della prerogativa di un riconoscimento del legame ideale tra l’opera nella sua integrità e l’autore che è “persona”, entro i limiti normativi già osservati dell’onore e della reputazione . Tale peculiarità dell’oggetto della tutela autoriale consente di misurare l’interesse “morale” dell’autore anche sul valore “patrimoniale” delle opere a lui ascrivibili. In questa direzione depone la rilevanza di pregiudizi di natura economica conseguenti alla violazione del diritto morale d’autore, in termini di compromissione dei talenti e deprezzamento delle opere, segnalandosi una stretta connessione tra elementi personali e patrimoniali nell’accezione di diritto morale d’autore, che si riverbera nell’inquadramento e nella separazione dei danni non patrimoniali.  In questo contesto, anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto morale dell’autore che è l’insieme delle posizioni che strutturano la personalità dell’autore, non è l’oggetto della tutela risarcitoria dal danno cosiddetto morale o non patrimoniale, ben potendo la lesione di siffatti diritti dar luogo a danno patrimoniale e ben potendo esservi lesione del diritto morale di autore senza pregiudizio alcuno” . Diversamente dal diritto morale d’autore, il danno morale si lega alla violazione della sfera personale-interiore del soggetto, con una maggiore estensione della dimensione giuridica di quest’ultima realtà.  La violazione del diritto morale d’autore ove provochi nocumento al patrimonio morale del creatore dell’opera investe, dunque, un primo profilo di rilevanza del risarcimento del danno non patrimoniale. Come si è ricordato, però, proprio l’intervento normativo di natura penalistica dell’ultimo trentennio nel settore delle opere dell’ingegno ha consentito di ravvisare norme penali già nel contesto della stessa legge speciale . Le fattispecie criminose previste dalla l.a. sono inquadrate in disposizioni normative esplicite ed espresse (che così si ancorano all’attuazione di un principio di riserva di legge), collegate perlopiù alla violazione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera da parte dell’autore, cui possano scaturire danni morali soggettivi nelle accezioni tradizionali di turbamento temporaneo dell’equilibrio psichico, patema d’animo o stato d’angoscia transeunte.  Tale situazione riporta la vicenda dei danni non patrimoniali per lesione del diritto d’autore agli albori del suo ingresso nel dibattito dottrinale, recidendo sul nascere peculiari sforzi creativi volti alla definizione di nuovi danni non patrimoniali alla persona, ancorati al valore della stessa nella sua proiezione autoriale.

 

3. In particolare, rispetto ai due riferimenti principali dell’oggetto della tutela autoriale – la paternità e l’integrità dell’opera – l’orientamento giurisprudenziale più estensivo del risarcimento del danno non patrimoniale troverebbe terreno fecondo nel secondo. Mentre, infatti, la dinamica della paternità quale legame soggettivo con l’opera, implica l’esistenza di un vulnus ogniqualvolta si incrini quel legame, con la conseguenza di un automatismo lesivo, che prescinde dall’intensità della lesione , nella vicenda del diritto morale all’integrità dell’opera, la tutela non si dirige all’opera in quanto tale, ma alla capacità di evocare il suo autore, insita nel tratto artistico in essa compresente, con la conseguenza che non interessi ex se l’integrità del corpus mechanicum, ma la sua rappresentazione esteriore. Integrità, peraltro, non solo materiale – si pensi al progressivo decadimento qualitativo che, specie per l’ascolto della musica, le nuove tecnologie hanno comportato rispetto ai precedenti supporti di riproduzione (è nota tra i cultori della materia, la maggiore qualità del suono di un disco in vinile rispetto a quello compattato in un file) – ma anche di indole strutturale, ove ad esempio si verifichi che l’opera si manifesti nella sua fisica integrità, ma il contesto, le modalità, l’utilizzo nell’esposizione possano pregiudicare l’autore, in quanto l’intervento è idoneo a falsare il carattere e il significato dell’opera nel giudizio del pubblico . Del resto, in questo caso, il parametro di riferimento tornerà a ricomprendersi entro lo scenario della “paternità”, che non risulterà lesa, ove la diversità dell’opera nuova ne comporti la non riferibilità all’autore originario, senza alcun nocumento alla sua sfera morale, che per certi versi, ne uscirà rafforzata dall’alterità della dinamica originaria opera originale-autore originale . Ma proprio in questo settore la casistica riconduce ad effetti risarcitori patrimoniali la lesione del diritto morale relativa ai casi in cui il vulnus all’integrità dell’opera comporti vicende di degrado tali da riflettersi sull’artista creatore, con riferimento sia ad imperfezioni fisiche , che al contesto distributivo , così precludendo, anche sotto questo diverso profilo, l’emersione di particolari spunti definitori di nuovi danni alla personalità artistica dell’autore. Il che finisce per segnalare definitivamente la coloritura economicistica del tratto morale, che meccanicamente riflette la prassi di parametrare il danno sul prezzo della mancata monetarizzazione  consenso. In questa tendenza si iscrive il D.M. 30 dicembre 2009 del Ministro dei Beni e le Attività culturali di rideterminazione dei compensi per copia privata, che prevede il prelievo di una somma forfettaria su ogni apparecchio di memoria venduto, commisurata all’estensione della memoria stessa, da attribuire alla Siae che poi la ripartirà tra i titolari dei diritti di privativa, con ciò consacrando una sorta di riparazione preventiva e presuntiva per l’eventualità che con tali dispositivi si copino opere coperte da privative. Il che – come evidente – lascia sullo sfondo l’eventualità che la copiatura delle opere dell’ingegno possa comportare altresì una menomazione dell’integrità delle stesse tale da riflettersi sull’interesse morale dell’autore.
Back To Top