di Vittorio Occorsio e Alessia Amore [*] Cinque persone tra i 28 e i 49 anni…
Eterologa, i profili economici dopo la sentenza della Consulta: un nuovo mercato?
di Vittorio Occorsio [*] La Corte costituzionale, come noto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma1, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita. Ora, uno dei profili meno indagati riguarda gli aspetti economico-gestionali di questa nuova forma di fecondazione. I centri di PMA possono essere classificati in base al carattere del servizio offerto, e si suddividono in centri pubblici, privati o privati convenzionati. Da un’analisi condotta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sugli errori sanitari e sulle cause del disavanzo regionale, insediata presso la Camera dei Deputati nella XVI Legislatura, emerge che circa il 70 per cento dei centri accreditati offre un servizio pubblico, il 12 per cento sono privati convenzionati, il restante 18 per cento sono completamente privati. Dalla stessa ricerca emerge che il 70 per cento delle donne che hanno usufruito del trattamento lo hanno fatto presso una struttura pubblica, tra il 16 e il 17 per cento presso un centro privato e tra il 13 e il 14 per cento all’interno di una struttura convenzionata. Ora, la natura pubblica o privata del centro, non influiva sul divieto della fecondazione eterologa, posto che per entrambi i tipi di struttura si applicava l’art. 12, comma 1, che prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro per chi utilizzasse questo tipo di trattamento. Il divieto sanzionato dal comma 1 si riferisce a coloro che utilizzano a fini procreativi gameti di persone estranee alla coppia richiedente, la quale, tuttavia, risulta esclusa dalla punibilità dal comma 8 dello stesso art. 12; ciò ha alimentato la clandestinità dei centri, incentivati dalle richieste degli aspiranti genitori, affrancati da qualsiasi timore sanzionatorio, sebbene sia prevista dall’art. 10 una sanzione compresa tra 100.000 e 300.000 euro, allorché siano state realizzate tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture non autorizzate. In entrambi i casi, comunque, la responsabilità ricade su coloro che abbiano eseguito tali tecniche, restando esonerati coloro che invece le richiedono. Quello che cambia, tra l’utilizzo di una struttura pubblica o privata, è, all’evidenza, il soggetto su cui grava il costo del trattamento, che sono totalmente a carico del paziente, nel caso di strutture private, mentre sono a carico dello Stato, tramite il SSN, per terapie sostenute nei centri pubblici. Gli importi corrisposti a titolo di rimborso per DRG, in caso di gestione ambulatoriale del programma, vanno da un minimo di 36 euro (in Emilia-Romagna) ad un massimo di 1.826 euro (in Toscana). Il rimborso medio, a livello nazionale, si attesta sulla cifra di 702 euro. Tali costi sono interamente sostenuti dai pazienti, in caso di fecondazione attuata in un centro privato. Ciò non toglie che in alcuni casi i Tribunali avessero, già precedentemente alla pronuncia della Consulta, con provvedimento di urgenza accolto le richiesta di una coppia fertile, ma, ad esempio, portatrice di malattie genetiche trasmissibili in via ereditaria, di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche in deroga ai limiti posti dalla legge 40 (utilizzando terapie comprensive della diagnosi e della selezione preimpianto degli embrioni). Quello che sta avvenendo a seguito della diffusione della sentenza del giudice delle leggi, è una ‘corsa’ ad iniziare i trattamenti. In questa fase, però, non risulta esservi la reale prospettiva di procedere alla fecondazione eterologa in mancanza degli interventi normativi che, auspicabilmente in tempo rapido, recepiscano le indicazioni europee in tema di tracciabilità e sicurezza dei materiali genetici. [*] Questo intervento è inserito all’interno della rubrica di Dimt “E-Health: diritto sanitario e nuove tecnologie” LEGGI: “‘Quale diritto per i figli dell’eterologa?’, gli interventi del Convegno del 3 giugno 2014 presso la Camera dei Deputati“